Esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato, le precisazioni dell’Inps

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L’Ente di previdenza nazionale, con la circolare n. 95, delimita l’ambito di applicazione della normativa relativa alle “esenzioni dalla reperibilità”

L’Inps, con la circolare n. 95 del 7 giugno 2016, ha voluto fornire dei chiarimenti e delle precisazioni in merito all’applicazione dell’ articolo 25 del decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, relativo alle “Esenzioni dalla reperibilità”, con cui il legislatore ha modificato l’articolo 5, comma 13, del decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 11 novembre 1983, inserendo la previsione di una specifica disciplina finalizzata a stabilire le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati.

Tale disciplina è fornita dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, del 11 gennaio 2016 (“Integrazioni e modificazione al decreto 15 luglio 1986, concernente l’espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale” , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2016) che individua le circostanze causali che danno diritto alle esenzioni. Nello specifico stabilisce che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria; stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

La norma tuttavia fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero senza dettagliare le concrete fattispecie che potrebbero essere suscettibili di interpretazioni diverse da parte dei medici e richiede pertanto la definizione del campo soggettivo e oggettivo di applicazione.

Le linee guida contenute nella circolare sono rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una delle situazioni patologiche in esse enumerate, dovranno: apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” / “invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012); nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità. Al riguardo, l’Inps ricorda che i medici del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati che redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia agiscono, secondo consolidata giurisprudenza, in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali.

Le linee guida dopo aver precisato la distinzione tra terapie “salvavita” e terapie “vitali”, definiscono una lista di riferimento per situazioni patologiche che integrano il diritto all’esonero dalle fasce di reperibilità. Per quanto riguarda, invece, gli stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%, le linee guida dopo aver individuato le tipologie di invalidità che il medico può ritrovare nella documentazione da dover esaminare e conservare a supporto della prescrizione di esonero, stabilisce che “si può procedere all’esclusione dalla reperibilità solo se il quadro morboso all’origine dell’esonerando evento di malattia è sotteso o connesso a patologie che devono aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%”; diventa, dunque, davvero importante che, per scongiurare che si verifichino eccessi anche incolpevoli nelle richieste di esonero e/o nell’attribuzione dello stesso, il medico certificatore abbia ad unico riferimento le patologie elencate nelle tabelle riportate dalle linee guida stesse.

SCARICA QUI LA CIRCOLARE N.95/2016

SCARICA QUI LE LINEE GUIDA

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