La percentuale riconosciuta al lavoratore in sede Collegiale Inail, è risultata corretta e gli aggravamenti sono intervenuti nelle more del procedimento (Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 260/2021 del 25/05/2021- RG n. 704/2020)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail, esperita negativamente la procedura amministrativa, invocando il riconoscimento delle indennità previste dall’art.13 D.Lgs. n.38/2000 a seguito di frattura trimalleolare della caviglia per infortunio sul lavoro occorso il 30/06/2018, lamentando di aver subito un danno biologico nella misura del 26% (e non del 20% come riconosciuto dall’Inail), ed allegando di avere diritto al riconoscimento dell’invalidità temporanea sino al16.7.2019, anziché fino al 19.4.2020.

Deduce il lavoratore:

  • di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero Dell’istruzione e Della Ricerca – Settore Istruzione – Dell’istituto Comprensivo Di Castellalto, quale insegnante;
  • che in data 30.06.2018, durante l’espletamento della propria attività lavorativa, recatasi sul luogo di lavoro al Collegio dei Docenti, cadeva a terra, riportando gravi lesioni personali che richiedevano l’immediato ricovero presso il Pronto Soccorso;
  • che in data 02.07.2018 provvedeva a denunciare l’infortunio all’I.N.A.I.L. di Teramo;
  • che veniva sottoposta ad esami, cure, visite ed interventi chirurgici e in data 19.04.2019 dichiarata clinicamente guarita con postumi di natura permanente da valutare in sede medico legale;
  • che in data 20.04.2019, si sottoponeva a visita medico legale presso l’Inail di Teramo, a seguito della quale l’Istituto comunicava una menomazione dell’integrità psicofisica pari al 16%, sulla base della diagnosi: “Esiti di Frattura Trimalleolare caviglia dx con rigidità articolare ad angolo retto e limitazione per circa ½ della mediotarsica; esiti cicatriziali chirurgici dicromici; mezzi di sintesi in Situ”;
  • che successivamente a questa, con lettera del 19.11.2019, l’I.N.A.I.L. di Teramo comunicava che a seguito della vis ita collegiale, il grado della menomazione accertata mutava rispetto a quello comunicata con lettera del 21.05.2019 divenendo, per l’effetto, di complessivi 20%.

La causa viene istruita mediante produzione documentale e CTU Medico-Legale.

Il CTU ha accertato: “Indubbiamente l’infortunio subito in data 30.6.2018 ha causato una grave distorsione – lussazione con frattura trimalleolare della caviglia destra che ha avuto dopo l’intervento del giorno 4.7.2018 (osteosintesi con placca e viti a stabilita’ angolare del malleolo peroneale e vite cannulata del malleolo tibiale) un decorso accidentato -per deiescenza ferita chirurgica in esiti di osteosintesi malleolo peroneale destro e sovrainfezione batterica distrettualmente al malleolo peroneale in prossimita’ della piastra con necessita’ di un numerosi controlli con medicaziono della ferita e di un nuovo ricovero il 10 dicembre 2018 per intervento chirurgico di: revisione ferita chirurgica ed applicazione di patch di gel piastrinico. -per soffrenza neurogena con denervazione estesa al territorio distale del nervo peroneo che causa attualmente steppage e trascinamento del piede destro con necessita’ per la deambulazione di applicare molla di codivilla, comparsa di disturbi psichici , riferiti come correlati alle lesioni riportate nell’infortunio del 30.6.2018 ed al loro decorso dopo il trattamento chirurgico (con positivita’ ai test HAM -A e HAM -D ), comparsa di alterazione posturale deambulatoria (steppage e trascinamento del piede destro), determinata dalla sofferenza del n.peroneo, dilombalgia cronica e coxalgia sin con limitazione intra e extrarotazione dell’anca dx.”

In sede collegiale Inail del 22.10.2020 è stato rilevato: “Esiti di frattura trimalleolare caviglia dx con rigidità articolare ad angolo retto e limitazione per circa 1/2 della mediotarsica -sofferenza neurogena con denervazione estesa nel territorio distale del n. peroneo ramoprofondo -esiti cicatriziali chirurgici discromici -mezzi di sintesi in situ Si sono aggiunti aggravamenti manifestatisi in corso di causa -un peggioramento della sofferenza del n.peroneo e della deambulazione conalterazione della postura (usa molla di Codivilla con trascinamento del piededestro extraruotato) riconducibile con criterio di certezza all’infortunio del 30.6.2018 Lombalgia e coxalgia sin da alterazione posturale con limitazione funzionale ai gradi estremi di intra ed extra rotazione e flessione riconducibili con criterio di fondata probabilita’ all’infortiunio del 30.6.2018; -Disturbi psichici riconducibili con criterio possibilistico all’infortiunio del 30.6.2018 . I disturbi psichici sono stati evidenziati per la prima volta 21.9.20. dal neurologo che ha segnalo la presenza di manifestazioni ansiose, insonnia, instabilita’ del tono dell’umore e prescritto Cipralex e Xanax. Gli stessi sono poi stati confermati da altro Medico che ha visitato la Signora il 7.12.2020 sottoponendola anche ai test HAM -A ed HAM -D. Test che vengono riferiti positivi HAM -A (42) ed HAM -D (34) con diagnosi di “disturbo depressivo maggiore, cronico grave, disturbo d’ansia generalizzato di grave entita’. Riguardo I disturbi psichici pur essendo in letteratura descritti esempi di eventi traumatici che si sono verificati durante l’attività lavorativa ( a causa di disastri industriali, esplosioni, incidenti coinvolgenti mezzi di trasporto, incidenti in miniera, incidenti nei reparti psichiatrici ad alto rischio di aggressione fisica, conflitti a fuoco, eventi bellici, aggressioni in particolare di natura sessuale, disastri naturali, ecc) e che sono risultati in grado di determinare un danno alla salute psichica delle vittime, nel caso in esame , il rilievo di manifestazioni ansiose, insonnia, instabilita’ del tono dell’umore segnalate il 21.9.20 (dopo 815 gg dall’infortunio) e la diagnosi di disturbo depressivo maggiore, cronico grave e disturbo d’ansia generalizzato di grave entita’ (dopo 992 giorni dall’IL del 30.6.2018) pur considerando la lunga durata della malattia e le sue complicanze sembrano riconducibili all’infortunio in itinire solo con criterio possibilistico.”

“Per i disturbi psichici segnalati per la prima volta il 21.9.20 (dopo 815 gg dall’infortunio in itinere) ed il 7.12.2020 (dopo 992 giorni dall’infortunio), e’ difficile ammettere, al di la’ della mera possibilita’, l’esistenza di un nesso con l’evento infortunistico del 30.6.2018 per carenza del criterio di continuità fenomenologica.”..(..).. “Il danno biologico complessivamente valutabile attualmente è nella misura del 26%, con la seguente decorrenza: alla data del 22.10.2019 il danno biologico complessivo era pari al 20 %; alla data del 14.12.2019 il danno biologico complessivo era pari al 25%, alla data del 22.10.2020 il danno biologico complessivo era pari al 26 %; con ITA fino al 20.4.2019 (come già tenuto in considerazione dall’Inail)”.

Il Tribunale, condivide e fa proprie le conclusioni della CTU, ponendole a base della decisione.

Viene evidenziato, che il CTU ha adeguatamente risposto alle osservazioni critiche dell’Istituto sottolineando di non aver effettuato una somma algebrica delle patologie, ma di aver tenuto in considerazione il caso concreto.

La domanda del lavoratore viene, dunque, considerata fondata, con diritto al percepimento della rendita di cui all’art.13 comma 2 del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38, commisurata all’accertato grado di inabilità complessivo del 20% dal 22.10.2019, del 25% dal 14.12.2019, del 26% dal 22.10.2020 secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.

In ragione del fatto che la percentuale riconosciuta al lavoratore in sede Collegiale Inail, è risultata corretta e che gli aggravamenti sono intervenuti nelle more del procedimento, il Tribunale ritiene di compensare le spese di lite tra le parti.

In conclusione, il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglie parzialmente il ricorso e, dichiara che dall’infortunio sul lavoro avvenuto il 30.6.2018 sono derivati alla parte ricorrente postumi permanenti che comportano una menomazione della integrità psico -fisica della persona, sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 20% dal 22.10.2019, del 25% dal 14.12.2019, del 26% dal 22.10.2020; condanna l’Inail alla erogazione della relativa rendita di cui all’art.13 comma 2 del D.Lgs. 23.02.2000 n.38, commisurata all’accertato grado di inabilità, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12 .07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria; compensa le spese di lite; pone definitivamente a carico dell’Istituto le spese di C.T.U. oltre accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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4 Commenti

  1. Buonasera, mia moglie in data 26/12/2022 scendendo le scale di casa si procurava una frattura trimalleolare tibio-tarsica, l’intervento e procedure eseguiti in sintesi con placca di perone Sintesi, vite rondo’ malleolo tibiale in data 02/01/2023, vorrei sapere in quanto casalinga, in regola con l’assicurazione obbligatoria dell’Inail se dovesse rientrare come infortunio pari al 6% come minimo richiesto,grazie.

  2. Buongiorno,nel posto del lavoro sono scivolata…ho avuto una frattura scomposta del maleolo peronanale e un tendine lesionato..
    Dopo aver avuto una operazione..
    Mi ritrovo con dolori e nn riesco ad mettermi le scarpe ho fatto elettromiografia esito ho i nervi spi e spe con poca sensibilità grazie

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