La Corte d’Appello ha errato per avere reso una motivazione per relationem rispetto all’elaborato Medico-Legale, di per sé intrinsecamente contraddittorio e incomprensibile (Cassazione Civile, sez. III, Sentenza n. 13920 depositata 20/05/2021)

I coniugi, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 138/2020, emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto. Resistono con separati controricorsi l’Azienda Sanitaria Locale Taranto (Asl TA) e l’Ostetrico. I ricorrenti, citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, l’Ostetrico la Struttura ospedaliera, chiedendone la condanna risarcitoria, in solido, al pagamento di euro 2.500.000,00 per i danni cerebrali riportati dal ragazzo al momento della nascita.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1896/2018, respingeva la domanda in quanto la CTU accertava la causa delle dei danni cerebrali in questione ad una preeclampsia cronica (gestosi ipertensiva), occorsa in fase prenatale.

La Corte d’Appello, rigettava nel merito l’appello per non essere agli atti la documentazione probatoria fondante l’appello e quindi la domanda, assumendo che: a) gli appellanti non avevano restituito il fascicolo di causa di primo e secondo grado, dopo averlo ritirato all’udienza di precisazione delle conclusioni; b) la sentenza di prime cure era rinvenibile nei fascicoli d’ufficio delle parti appellate; c) era suo obbligo decidere nel merito sulla base degli atti disponibili; d) la documentazione medica prodotta dagli appellanti in primo grado era solo in parte riprodotta nella CTU; e) le osservazioni dei consulenti di parte non erano rinvenibili nei fascicoli di causa delle parti appellate; f) la conoscenza integrale e diretta sia della documentazione medica che delle conclusioni dei CC.TT.PP. costituiva presupposto imprescindibile per esprimere un giudizio di merito, atteso che i motivi di appello era stati fondati sulla documentazione medica e sulle osservazioni dei CC.TT.PP.

La vicenda approda in Cassazione.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere il Giudice di merito affermato, data l’indisponibilità dei fascicoli di parte degli appellanti, di non avere, dovendo decidere allo stato degli atti, la documentazione necessaria, e per avere con l’ordinanza con cui aveva rigettato la istanza di rinnovazione della CTU affermato “esaminati gli atti del giudizio… la causa può essere decisa sulla base della CTU medica e della documentazione in atti” – circostanza confermata esplicitamente anche dal controricorso dell’Ostetrico, salvo poi rigettare nel merito l’appello ritenendo non disponibili sufficienti elementi di giudizio, gli stessi evidentemente su cui si era basata o avrebbe dovuto basarsi per disattendere la richiesta di CTU, ritenendola “scollegata dalla realtà”.

Con il secondo motivo lamentano l’omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle vistose contraddizioni della CTU che la rendevano inidonea a “consacrare la verità sulla eziologia della patologia e sulle eventuali omissioni del medico e della struttura ospedaliera”.

In particolare, espongono i ricorrenti, la CTU riteneva che la gestante era stata colpita da preemclapsia ad insorgenza precoce, comunemente associata alla grave disfunzione placentare, mentre nelle pagine precedenti appariva “non risulta emergere alcuna patologia nè del liquido amniotico, nè della placenta”; non solo: a p. 2 veniva giustificato il comportamento attendista dell’ostetrico, in base al tracciato della puerpera; in altra parte aveva scritto: “tali evidenze erano suggestive di un feto ipossico tale da consigliare la esecuzione di un taglio cesareo non ulteriormente procrastinabile”. Aveva concluso, poi, che non erano individuabili comportamenti omissivi da parte della struttura ospedaliera e che erano state adottate tutte le precauzioni necessarie, pur rilevando che non era stata eseguita alcuna ecografia ostetrica, nè lo studio del flusso dell’arteria cerebrale del cervello fetale che avrebbe potuto fornire elementi per definire l’urgenza del taglio cesareo; precisava, inoltre, che non erano stati eseguiti altri esami strumentali, quali l’emogas arterioso, l’ecoencefalo, RMN encefalo, e che il tracciato non era stato refertato.

Con il terzo si lamenta l’inversione dell’onere della prova.

Gli Ermellini ritengono fondato solo il secondo motivo, riconoscendo contraddittorietà della decisione impugnata.

Risultano pacifici gli addebiti di contraddittorietà ed illogicità della CTU, interamente condivisi dal Giudice di merito.

Considerato che la Corte d’Appello ha recepito integralmente le risultanze peritali, facendo proprie le conclusioni e le argomentazioni formulate dal CTU, accettando e condividendo in pieno anche la illogica, abnorme e contraddittoria posizione assunta nei confronti della ipossia del feto e della necessità di intervenire tempestivamente con parto cesareo, ed ha rigettato l’istanza di rinnovazione dell’esame peritale, sussiste il vizio argomentativo che si palesa in una motivazione inesistente per irriducibile contraddittorietà.

Non vi è un criterio logico argomentativo che giustifica il convincimento del Giudice d’Appello e al riguardo viene ribadito l’indirizzo secondo cui “nel caso in cui il giudice del merito abbia deciso sulla base delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, infirmate per la presenza di affermazioni illogiche, i vizi della consulenza si riflettono sulla sentenza inficiandola sotto il profilo motivazionale (cfr. Cass. 05/05/2020, n. 8461)”.

La sentenza della Corte d’Appello impugnata, pertanto, merita di essere cassata per avere reso una motivazione per relationem rispetto all’elaborato Medico-Legale, di per sé intrinsecamente contraddittorio e incomprensibile.

Ciò implica una motivazione inesistente, assorbiti gli ulteriori motivi,

Concludendo, la Suprema Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo di impugnazione e cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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