Del tutto omesso, in sede di merito, l’esame dell’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro da parte di un uomo poi deceduto per un tumore

Con l’ordinanza n. 21300/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dalla moglie di un uomo che si era visto respingere, in sede di merito, la domanda volta a conseguire la rendita o l’indennizzo INAIL che assumeva spettargli in conseguenza della malattia professionale denunciata e che lo aveva successivamente condotto a morte.

La ricorrente, in qualità di erede del defunto, proponeva ricorso davanti alla Suprema Corte deducendo, tra gli altri motivi, l’omesso esame, da parte della Corte territoriale, circa un fatto decisivo per il giudizio.

In particolare il Giudice di secondo grado non avrebbe valutato l’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, che pure era stata ritenuta dal CTU di prime cure come concausa idonea a determinare il decesso dell’assicurato.

Il Collegio distrettuale, al riguardo, premettendo come l’attività del de cuius fosse relativa a “lavorazioni di asfaltatura, per la realizzazione del manto stradale” e che “tale tipo di lavorazioni […] viene di norma realizzato con il bitume che, pur avendo un aspetto simile al catrame, a differenza di quest’ultimo non sviluppa fumi contenenti agenti cancerogeni (idrocarburi policiclici aromatici) in misura significativa”, aveva conseguentemente escluso che fosse stata raggiunta la prova in ordine alla “esposizione anche al catrame”, che rispetto alla “patologia neoplastica dalla quale era affetto il de cuius, in gran parte correlata al fumo di sigaretta”, avrebbe potuto fungere comunque da concausa rispetto alla malattia professionale che lo aveva condotto a morte.

Rispetto a tale accertamento – sottolineava l’impugnante – risultava però del tutto omesso l’esame della esposizione professionale all’amianto, che il CTU di prime cure aveva rilevato “anche per ammissione dell’INAIL” e valutato come fattore di concausalità “fra l’esposizione lavorativa e il tumore”.

La Suprema Corte, ha effettivamente ritenuto di aderire alle doglianze della donna cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame del caso.

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