Esposizione alle radiazioni ionizzanti e malattia professionale (Corte Appello Roma, sez. lav., 12/10/2022, n.2929).

Esposizione alle radiazioni ionizzanti del dipendente dell’Azienda Ospedaliera.

Il Tribunale di Roma respingeva le domande del ricorrente, tecnico radiologo in servizio dall’01.06.1975 al 31.08.2012 alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliera volte ad ottenere la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno biologico e del danno morale subiti a causa delle malattie professionali (visus con pseudofachia e radiodermite) contratte nell’esercizio dell’attività lavorativa, della complessiva somma di € 174.000,00, oltre ad € 14.000,0 per danno biologico temporaneo.

Il lavoratore impugna la sentenza di primo grado che riteneva rilevante, al fine di escludere la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera, il fatto che il ricorrente non fosse assegnato all’U.O.C. di Medicina Nucleare, senza considerare che l’unica circostanza rilevante a tal fine era la sua adibizione a mansioni che comportavano la manipolazione di materiali radioattivi.

Censura, inoltre, la sentenza per avere il Tribunale preso in considerazione unicamente il periodo (giugno 2007 / luglio 2008) in cui aveva lavorato nel reparto di Cardiologia – Flusso Coronarico, benché le domande avanzate avessero ad oggetto anche il danno subito nei precedenti periodi lavorativi, quanto meno a partire dal 1994.

L’appello è parzialmente fondato.

Il ricorrente ha lavorato come tecnico radiologo alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliera dal 10.06.1975 al 31.08.2012. Nel 1994 l’Inail aveva riconosciuto come di natura professionale le patologie (radiodermite cronica delle mani con danno capillare, visus con pseudofachia) denunciate dal ricorrente, tali da comportare un grado di invalidità del 20%. Successivamente, a seguito di domanda di aggravamento, l’Istituto aveva elevato al 27% il grado di invalidità.

Dal 06.06.2007 al luglio 2008 l’Azienda Ospedaliera trasferiva il ricorrente presso il reparto di medicina nucleare e cardiologia, dove aveva svolto mansioni che comportavano la manipolazione di materiale radioattivo utilizzato per scopi diagnostici. A causa della perdurante esposizione alle radiazioni ionizzanti nucleari, nel 2008 il ricorrente aveva avuto un grave edema dell’occhio destro ed era stato perciò sottoposto ad intervento di espianto della lente intraoculare.

In definitiva, entrambe le patologie contratte dal ricorrente sono state causate dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti: tale circostanza non è stata contestata dall’Azienda ospedaliera ed è stata, in ogni caso, confermata dalla C.T.U. medico-legale espletata in appello dalla quale è emerso che il ricorrente è affetto da “malattia da radiazioni ionizzanti con severo deficit bilaterale del visus e lieve radiodermite delle mani”.

Fondata è anche la doglianza con la quale il P.M. censura la sentenza per avere il Tribunale preso in considerazione unicamente il periodo (giugno 2007 / luglio 2008) in cui il ricorrente ha lavorato nel reparto di Cardiologia – Flusso Coronarico, benché le domande avanzate abbiano ad oggetto anche il danno subito nei precedenti periodi lavorativi, quanto meno a partire dal 1994.

Erroneamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha ritenuto decisivo il fatto che nel periodo in cui l’interessato aveva lavorato nel reparto di cardiologia fosse stato munito “di tutti i presidi infortunistici fornitigli dall’Azienda”.

Fondata, infine, è la doglianza con la quale il P.M. censura la sentenza per avere il Tribunale escluso la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera, senza considerare che l’azienda ospedaliera aveva continuato ad assegnare al ricorrente compiti che comportavano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti benché sin dal 1994 fosse stata riconosciuta la natura professionale delle patologie denunciate, in tal modo provocandone il progressivo aggravamento.

L’Azienda Ospedaliera viene, pertanto, ritenuta responsabile del progressivo aggravamento subito dalle patologie contratte dal ricorrente a decorrere dal 19.07.1994 per effetto dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il ricorrente, però, viene ritenuto a sua volta corresponsabile dell’aggravamento, per non avere, di sua iniziativa, tempestivamente informato (e documentato) il datore di lavoro sull’esito della denuncia di malattia professionale presentata.

Avv. Emanuela Foligno

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