Esposizione qualificata al rischio: Cassazione Civile, sez. lav., 19/01/2022, (ud. 07/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1608

Esposizione qualificata al rischio nella malattia professionale: i giudici di merito respingono la domanda del datore di lavoro.

Esposizione qualificata al rischio lavorativo: la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale che rigettava il ricorso della società avverso la rideterminazione del tasso di premio per la voce tariffaria relativa agli addetti alla manutenzione acquedotto e attribuzione malattia professionale del lavoratore alla posizione assicurativa della società.

Avverso tale sentenza ricorre per quattro motivi la società, cui resiste l’INAIL con controricorso.

Con il primo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 41, degli artt. 115-116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per aver erroneamente ritenuto l’eziologia professionale della patologia in difetto di prova dell’esposizione qualificata al rischio del lavoratore, trascurando che la malattia era insorta dopo 12 dalla cessazione del rapporto di lavoro e che nessun altro dipendente era ammalato.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 41 c.p. e dell’art. 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata imposto alla società l’onere della prova dell’assenza di amianto e non invece all’INAIL.

Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 41 c.p. e dell’art. 345 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto inammissibile l’eccezione formulata in appello di difetto di prova del nesso causale, sebbene fosse una mera difesa.

Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 41 c.p., degli artt. 61 e 191 c.p.c., per non avere la corte territoriale ammesso la CTU.  

La Corte territoriale, premesso che il lavoratore era stato addetto alla manutenzione delle tubazioni di acqua dal 1969 al 1998, ha rilevato la sicura presenza di amianto nelle tubazioni nel 2001 e, per altro verso, che negli anni precedenti non risultavano modifiche della situazione degli impianti contenenti amianto, mentre era intervenuta la bonifica solo a fine 2001.

In tale contesto, pacifico che lavorazione e malattia (mesotelioma pleurico) del lavoratore sono tabellate e che non risulta un mutamento della situazione di fatto negli anni, l’ascrivibilità della patologia del lavoratore al lavoro va ritenuta fino a prova contraria.

Resta salva, naturalmente, l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza del nesso eziologico, che può consistere solo nella dimostrazione che la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evoluzione, o per altra ragione, non sia ricollegabile all’esposizione qualificata al rischio, in relazione ai tempi di esposizione e di manifestazione della malattia, ma tale prova non è stata fornita.

Riguardo l’onere della prova, la decisione della Corte d’Appello è in linea con la giurisprudenza: infatti,  in caso di richiesta di pagamento di maggiori contributi per variazione in aumento del tasso specifico aziendale, l’INAIL ha l’onere di allegare, e, ove ciò sia oggetto di contestazione, provare, di avere provveduto, nel periodo di riferimento, all’indennizzo che aveva determinato la variazione in aumento del tasso specifico aziendale, mentre la deduzione dell’insussistenza delle circostanze fattuali che avrebbero reso legittimo tale indennizzo integra una eventuale eccezione del contribuente.

E’ stato anche specificato (Sez. L -, Sentenza n. 21563 del 21/08/2019) che, in tema di criteri per la determinazione del premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il datore di lavoro che, pur in presenza di oneri effettivamente sostenuti dall’I.N.A.I.L. per l’erogazione di prestazioni assicurative ai lavoratori dell’azienda, per un ammontare tale da implicare oscillazione in aumento del tasso specifico aziendale, assuma di essere tenuto al versamento di un premio di importo inferiore a quello preteso dall’Istituto stesso, postula necessariamente la giuridica inefficacia, nei propri confronti, del fatto costitutivo di siffatta pretesa, solo in tal guisa potendo sottrarsi alle obbligazioni nascenti dal rapporto di assicurazione e dalla specifica disciplina della determinazione dei premi; ne consegue, in applicazione dei criteri di distribuzione dell’onere della prova dettati dall’art. 2697 c.c., che incombe al datore di lavoro l’onere di fornire al giudice la dimostrazione dei fatti sui quali fonda la propria eccezione o la propria domanda.

Il ricorso viene integralmente rigettato, confermata quindi l’esposizione qualificata al rischio nella malattia professionale (mesotelioma pleurico) tabellata, in quanto non risulta un mutamento della situazione di fatto negli anni.

La redazione giuridica

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