La Corte di Cassazione è tornata sulla distinzione tra il reato di estorsione continuata e quello di truffa, qualificando il primo come la prospettazione di un pericolo che, apprezzato ex ante, appare quanto mai concreto, sebbene creato ad arte dall’agente, ed il reato di truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario

La vicenda

La Corte di appello di Messina aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico dell’imputato per il delitto di estorsione continuata.

Contro tale sentenza la difesa aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, per non avere la Corte rilevato che, qualificati i fatti come truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario, i reati, tenuto conto della data di consumazione, si sarebbero estinti per intervenuta prescrizione ben prima della pronuncia di appello.

La Corte di Cassazione ha, più volte, affermato che la diagnosi differenziale tra il reato di truffa e quello di estorsione deve essere effettuata attraverso una attenta indagine delle emergenze processuali, volta a verificare: a) se il male minacciato sia reale o immaginario e se questo dipenda dall’agente o da altri; b) se la prospettazione di tale male produca, in concreto, una manipolazione della volontà riconducibile alla induzione in errore piuttosto che ad una vera e propria coazione della volontà derivata dalla intensa prospettata concretezza della minaccia. Per quanto la prospettazione di un effetto negativo abbia – comunque e ragionevolmente – come conseguenza una reazione di “evitamento” del male prospettato, quel che rileva ai fini del corretto inquadramento del fatto è se tale reazione sia riconducibile ad una condotta fraudolenta, piuttosto che ad una irresistibile coartazione. Se, cioè, la volontà della vittima risulti semplicemente manipolata o, piuttosto, irresistibilmente coartata (Sez. 2, n. 21974, del 18/4/2017).

Estorsione contro truffa

È stato, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: la distinzione tra il reato di estorsione consumata attraverso la prospettazione di un pericolo che, apprezzato ex ante, appare quanto mai concreto, sebbene creato ad arte dall’agente, ed il reato di truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo immaginario, deve essere effettuata misurando la concreta efficacia coercitiva della minaccia, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, dovendosi ritenere che si verte nella ipotesi estorsiva quando il male prospettato, derivato dalla volontà potestativa dell’agente, coarta la volontà della vittima; si verte invece nell’ipotesi della truffa quando la prospettazione del pericolo, irrealizzabile per sua intrinseca inconsistenza, non ha capacità coercitiva, ma si limita ad influire sul processo di formazione della volontà deviandolo attraverso la induzione in errore (Cass. sez. 2, n, 46084 del 21/10/2015).

Di tali principi di diritto aveva fatto corretta applicazione la corte di merito, laddove aveva escluso la riconducibilità della condotta alla ipotesi di truffa, “giacché le concrete e ripetute minacce di morte rivolte alla vittima erano da questi percepite come serie ed effettive.

La decisione

In altre parole, il peso delle minacce concrete e la loro efficacia intimidatoria era dipesa totalmente dalla capacità dell’imputato e dei terzi che agivano in concorso con lui di rappresentare come reale ed attuale il pericolo per la vita. La vittima pertanto non era stata indotta con l’inganno, ma costretta dal peso delle minacce a determinarsi al sacrificio patrimoniale in favore del figlio.

Per queste ragioni, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (Corte di Cassazione, Seconda Sezione, sentenza n. 18542/2020).

Avv. Sabrina Caporale

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

TRUFFA ONLINE: L’AGGRAVANTE DELLA MINORATA DIFESA NON E’ AUTOMATICA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui