Il correntista non ha diritto al risarcimento del danno per l’omessa tempestiva consegna degli estratti conto da parte della banca, se non prova la potenzialità dannosa della condotta contestata

Un correntista aveva agito in giudizio contro la banca chiedendo il risarcimento dei danni per l’omessa consegna degli estratti conto, specificamente richiesti con lettera raccomandata.

Radicatosi il contraddittorio il tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di consegna degli estratti conto, alla quale la banca aveva provveduto, e rigettava la domanda di condanna generica ritenendo non dimostrata, la portata dannosa della contestata condotta.

La Corte d’appello di Salerno confermava la decisione e la vicenda finiva pertanto dinanzi ai giudici della Suprema Corte.

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denunciava la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione ai principi di causalità materiale e giuridica (art. 278 c.p.c., art. 1223 c.c. e art. 40 c.p.), sostenendo che la condanna generica al risarcimento del danno presuppone il mero accertamento di potenziale idoneità lesiva dell’illecito, a prescindere dalla concreta esistenza di un danno e dalla sua misura, semmai da stimare nella fase processuale successiva.

Nel caso di specie, la mancata tempestiva consegna degli estratti conto aveva impedito al ricorrente di dare avvio a un’azione giudiziale nei confronti della banca: (i) per la ripetizione di somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi passivi e di commissione di massimo scoperto, (ii) per il recupero di somme illegittimamente non accreditate per interessi attivi e (iii) per una (non meglio precisata) lesione patrimoniale patita sotto forma di perdita di chance.

La valutazione dei giudici di merito

Il Tribunale aveva invece ritenuto che la condotta omissiva della banca non potesse ritenersi neppure potenzialmente lesiva, poichè il predetto correntista, “pur a fronte dell’omesso tempestivo invio della documentazione contabile, ben avrebbe potuto (e dovuto) prendere contatti con la banca per ottenere le opportune spiegazioni e, in ogni caso, ben avrebbe potuto attivare, ove necessario, un procedimento d’urgenza col fine di ottenere i documenti”.

Una simile valutazione era stata condivisa (e replicata) dalla corte d’appello, la quale in particolare, aveva fatto applicazione del principio secondo cui “ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l’illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato”; nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio “è soltanto l’accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all’an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto” (Cass. n. 21326-18, Cass. n. 6235-18, Cass. n. 1631-09).

La decisione

In definitiva, la Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile, sentenza n. 4516/2020) ha affermato che l’accertamento necessario ad accogliere la domanda di condanna generica (per l’omessa consegna degli estratti conto) proposta dall’attore comprendeva non solo la valutazione di esistenza di un comportamento illecito, ma anche “la potenzialità dannosa”: e dunque, l’idoneità dello stesso a cagionare il danno (patrimoniale o non patrimoniale) prospettato, onde potersi poi rinviare al separato giudizio l’accertamento in concreto di tale danno nella sua determinazione quantitativa.

Si trattava dunque, di un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Per queste ragioni il ricorso è stato rigettato perché inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

Leggi anche:

LA BANCA RISARCISCE IL CLIENTE PER FRODE INFORMATICA SULLA CARTA PREPAGATA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui