Eviscerazione del bulbo oculare per infortunio e disturbo psichico

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eviscerazione del bulbo oculare

Ai postumi dell’infortunio, costato al lavoratore l’eviscerazione del bulbo oculare, si aggiunge un disturbo post traumatico da stress cronico causato dalla perdita dell’occhio (Tribunale di Varese, Sez. Lavoro, Sentenza n. 109/2021 del 19/10/2021 RG n. 766/2016)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail onde vedersi riconosciuto l’aggravamento dei postumi derivanti da infortunio sul lavoro. Viene dedotto che: all’epoca dei fatti, era addetto al reparto morsetteria e che in data 19.4.2014 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro; all’epoca dell’infortunio era addetto al reparto stampaggio e saltuariamente lavorava presso il controllo di qualità sulla macchina pressa idraulica Galdabini; il giorno dell’infortunio aveva cominciato il proprio turno di lavoro alle ore 6.00; il suo compito era quello di mettere in dima dei semiassi; intorno alle ore 11.00 stava lavorando su un semiasse in ferro con diametro di 43 mm e lungo circa 800 mm; posava il semiasse sulla dima per vedere il punto da correggere ed indi lo appoggiava sul piano di lavoro; posizionava la testa del semiasse sullo spessore ottenendo uno spazio tra il semiasse ed il piano di lavoro; data la posizione la parte stampata del semiasse appoggiava sullo spessore, i rebbi della forcella risultavano leggermente sollevati dallo spessore a sezione rettangolare data la minima curvatura di quella parte del pezzo, mentre il gambo del semiasse era obliquo e appoggiava sul piano di lavoro solo nella sua parte terminale, mentre la parte centrale non toccava il piano di lavoro; azionava quindi la pressa per effettuare la correzione del pezzo, abbassando la leva laterale che viene abbassata manualmente; con la mano sinistra teneva il pezzo dalla parte stampata mentre con la mano destra abbassava la leva per fare scendere il pistone idraulico; quindi, per potere vedere meglio il punto d’appoggio del punzone sul pezzo si doveva abbassare piegando le gambe; mentre la pressa faceva leva sul semiasse, questo fuoriusciva e colpiva violentemente al viso il ricorrente; nel corso della degenza fu sottoposto in data 22.4.2014 “ad intervento di eviscerazione del bulbo oculare destro per ferita da scoppio ed inserimento di endoprotesi destra, riduzione ed osteosintesi con placche e viti in titanio della frattura della cornice orbitaria inferiore destra, e ricostruzione del pavimento dell’orbita destra”; il lavoratore veniva dimesso in data 28.4.2014; ad esito dell’infortunio accusava disturbi psicopatologici reattivi.

L’Inail indennizzava l’evento nella misura del 35% di danno permanente, che viene assommato al 17% per altro evento infortunistico.

Proponeva opposizione ex art. 104 TU avverso il provvedimento dell’Istituto richiedendo l’indennizzo dell’infortunio policrono nella misura del 61% di cui 45 punti per l’infortunio del 19.4.14;

Il CTU ha precisato: “(…) – Enucleazione o atrofia del bulbo oculare con possibilità di protesi estetica: 28% (DM 12 -07 -2000) (…) – Esiti di fratture malari o zigomatico -malari con emoseno (in se e per se considerate): 4 – 6% (da Luvoni -Bernardi -Mangili per analogia). Come detto le fratture sono consolidate ed inoltre il D. Lgs. n. 38/2000 (con riferimento alle tabelle di cui al D. Lgs. n. 38/2000 ), barème di riferimento, non ne fa cenno. – Postumi di frattura delle ossa nasali fino alla stenosi monolaterale con lieve alterazione del profilo nasale: 2 -6% (da Ronchi -Mastroroberto – Genovese per analogia).Le tabelle di cui al D. Lgs. n. 38/2000 segnalano “Esiti di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e lievi difficoltà respiratorie fino a 4%”. In realtà all’esame obiettivo, come detto, non risultano né alterazione del profilo nasale né tantomeno difficoltà respiratorie (non segnalate dal paziente e non documentate da eventuale vis ita ORL)- Deficit sensitivo da lesione del trigemino: fino a 5% (D.M. 12 -07 -2000). Tale alterazione sensitiva era già stata considerata nella valutazione O****A del 35%. – Pregiudizio estetico da lieve a moderato 6 -9% (da Ronchi – Mastroroberto -Genovese per analogia). L’unica novità è il recente referto dello psichiatra che certifica la presenza di disturbo post traumatico da stress: nonostante quanto affermato dal periziando e nonostante l’assenza di qualsivoglia documentazione su percorsi terapeutici effettuati dopo il 2014 prendo atto della diagnosi. Ma facciamo ora i conti tabelle alla mano (DM 12/7/2000): -Enucleazione bulbo oculare con protesi 28%. -Deficit del trigemino al quale attribuisco, per la sua limitazione al ramo infraorbitario e non al nervo in toto, una valutazione del 2% sul massimo del 5%. -Aggiungiamo pure il danno estetico, ricordando che le tabelle del D. Lgs. n. 38/2000 attribuiscono alle “Cicatrici cutanee, interessanti il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico (le forme, i lineamenti, l’aspetto e l’espressione), fino alla deturpazione” un valore fino a 30: nel caso in oggetto che valore si può attribuire al danno estetico delle piccole cicatrici osservate? Attribuiamo loro il 6% invocato dal CT di parte attrice. -Aggiungiamo anche gli “Esiti di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e lievi difficoltà respiratorie fino a 4” valutandolo, per l’assenza di difficoltà respiratorie al 2%. La stima complessiva del danno con riferimento all’entità del pregiudizio (DM 12/7/2000) assume, a mio giudizio, un valore del 35% cioè lo stesso definito dall’Inail , valore che continuo a ritenere corretto. -Ora bisogna però aggiungere la valutazione del disturbo post traumatico da stress che nelle tabelle del D. Lgs. n. 38/2000 è definito così “Disturbo post traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell’efficacia della psicoterapia fino a 6″. Attribuiamogli il valore massimo del 6% considerando che egli seguì comunque un percorso terapeutico nel 2015. La stima complessiva, a mio giudizio, assume il valore del 40% che sommato alla valutazione del precedente infortunio del 2005 porta il totale al 55%”.

Ed ancora, “in risposta alle osservazioni per quanto attiene alla maggior quantificazione del danno fisico non credo di poterla aumentare tenendo conto che le tabelle del D. Lgs. n. 38/2000 indicano delle percentuali “fino a” e nel caso in esame le lesioni non possono esser valutate al massimo tabellato in quanto l’esame obiettivo, e l’assenza di certificazioni mediche a sostegno, permettono di valutare stati patologici percentualmente ridotti. Per quanto poi attiene alla decorrenza del disturbo psichiatrico mi sembra palese non solo la difficoltà ma anche l’imbarazzo di dover conciliare due affermazioni diverse, quella del paziente che sostiene che i sintomi descritti (dalla relazione della Psicologa (…) sono assenti ed il percorso terapeutico, di cui peraltro non vi è traccia agli atti, a dire suo si sarebbe concluso nel dicembre 2015 e la diagnosi dello specialista Psichiatra che invece ne certifica la continuità anche se solamente sulla base di una visita effettuata 4 anni dopo. (…) A questo punto, considerando con benevolenza le affermazioni del paziente che potrebbe non essersi reso conto delle sue condizioni psichiche, e confermando la validità della certificazione psichiatrica, ritengo di aderire alla richiesta del CT di parte attrice riconsiderando la decorrenza e collocandola al dicembre 2015″.

In capo al ricorrente viene riconosciuta la sussistenza dei postumi invalidanti nella misura de 55% con decorrenza dicembre 2015 e l’Inail è tenuto a corrispondere la relativa rendita.

In base alla soccombenza l’Inail viene condannato al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 3.000,00 oltre spese e accessori) e al pagamento delle spese di CTU Medico-Legale.

Avv. Emanuela Foligno

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