Evita lo scontro con un camion e finisce in un giardino privato

0
camion-scontro-giardino-privato

La danneggiata, alla guida della Fiat Panda, il giorno 2/9/2007, mentre percorreva la strada provinciale Valdete, si vedeva costretta ad una manovra di emergenza a causa della improvvisa comparsa di un camion di grosse dimensioni proveniente dal senso opposto di marcia. La donna perdeva il controllo del proprio veicolo e terminava la corsa contro un albero di un giardino privato, mentre il camion non si arrestava e proseguiva la sua corsa allontanandosi dal luogo del sinistro, non potendo pertanto essere identificato.

Il Tribunale di Fermo, ritenuta confermata la ricostruzione dei fatti operata dall’attrice, considera la dinamica del sinistro allegata dall’attrice compatibile con lo stato dei luoghi (curva volgente a destra con presenza di manufatti che ostruivano la visuale e con una velocità della Fiat Panda non superiore ai limiti consentiti). Quindi accoglie la domanda ritenendo che il sinistro si fosse verificato per responsabilità esclusiva del camion non identificato, condannando la compagnia convenuta (designata per il FGVS) al risarcimento del danno e alle spese.

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 27/5/2020, ritiene, invece, che la Panda procedesse a una velocità non idonea allo stato dei luoghi e ha imputato la responsabilità del sinistro in misura prevalente, ovvero del 70 %, al conducente del camion ed il residuo 30% a carico della attrice.

Il ricorso in Cassazione

La questione approda in Cassazione. I Giudici di legittimità danno atto che la sentenza di appello ha attribuito valore diretto alla testimonianza de relato actoris quanto alla dinamica del sinistro e all’an della responsabilità del veicolo rimasto ignoto senza fare alcun riferimento ad elementi probatori ulteriori che potessero corroborarne la validità.

Quando il Giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità, o di precisione, o di concordanza, ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche, incorre in una falsa applicazione della norma, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, che dovrà procedere ad un apprezzamento della dichiarazione de relato actoris alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati e sulla base delle risultanze processuali (Cassazione Civile, sez. III, 21/05/2024, n.14030).

Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui