Familiare malato ucciso per pietà: non c’è attenuante

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La Cassazione fa il punto in merito al caso in cui un familiare malato venga ucciso per pietà e alla possibilità di concedere attenuanti.

La Corte di Cassazione, prima sezione penale, nella sentenza n. 50378/2018 ha fornito chiarimenti in caso di omicidio di un familiare malato, ucciso con la motivazione della pietà.

Il tema dell’eutanasia domestica, come noto, è da sempre molto controverso e dibattuto.

Con la sentenza in oggetto, però, gli Ermellini fanno chiarezza al riguardo.

Per la Cassazione, infatti, non trova spazio l’attenuante poiché il sentimento di pietà e compassione risulta, nell’attuale coscienza sociale, incompatibile con la soppressione della vita umana.

Pertanto, non può essere riconosciuta l’attenuante del particolare valore morale nei confronti di chi uccide il familiare malato in modo irreversibile.

La vicenda

Nel caso di specie, i giudici si sono occupati del caso di un uomo, colpevole dell’omicidio volontario della moglie, anziana e gravemente malata di Alzheimer, e per questo condannato alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione.

Le condizioni della donna erano di tale gravità che, durante il suo ricovero in ospedale, il marito ha deciso di porre fine alla vita della moglie, ammettendo le sue colpe, e dichiarando di aver compiuto l’estremo gesto per porre fine alle sofferenze della consorte.

In base agli esiti delle perizie psichiatriche, i giudici di merito avevano ritenuto che l’imputato, al momento del fatto, fosse in condizione di diminuita capacità di intendere.

La Corte d’assise di appello ha riconosciuto le attenuanti generiche e l’attenuante per l’avvenuto risarcimento del danno, considerate prevalenti sull’aggravante del rapporto di coniugio.

È stata invece negata la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 1, c.p. la quale dà rilievo, al fine di diminuire la pena, ai motivi dell’azione, qualora essi siano qualificabili come “di particolare valore morale o sociale“.

Per le sentenze di merito, il presunto fine altruistico è accompagnato anche da una riduzione della propria sofferenza morale.

Quanto alla liceità dell’eutanasia, in ordine alla scelta di sopprimere la vita di un proprio caro in condizioni di sofferenza fisica totale e irreversibile, i giudici aggiungono che il tema è ancora dibattuto e non consentito dall’ordinamento.

In Cassazione, il difensore ha ritenuto che sarebbe stata di particolare valore morale, invece, la scelta dell’uomo di far cessare le sofferenze della moglie dipendenti da una condizione patologica irreversibile.

Gli Ermellini, però, rilevano come il giudizio volto a verificare il particolare valore morale dei motivi dell’azione debba anche guardare agli orientamenti che la comunità sociale esprime.

Nel caso di specie, pur in presenza di una motivazione altruistica, i giudici non hanno ritenuto ammissibile l’attenuante data dal cosiddetto valore morale.

Nel rigettare il ricorso, pertanto, la Cassazione enuncia quanto segue.

“Nella attuale coscienza sociale il sentimento di compassione o di pietà è incompatibile con la condotta di soppressione della vita umana verso la quale si prova il sentimento medesimo. Non può quindi essere ritenuta di particolare valore morale la condotta di omicidio di persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica”.

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