La Cassazione si è pronunciata sulle circostanze in cui un farmaco inficia il risultato di un alcoltest e sulle conseguenze per il conducente

Che conseguenze ci sono per l’automobilista se l’assunzione di un farmaco inficia il risultato di un alcoltest?
A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 33769 dell’11 luglio 2017, con la quale i giudici si sono occupata di un caso di “guida in stato di ebbrezza”.
Per i giudici, infatti, il conducente è punibile anche se gli è stato prescritto un farmaco che inficia il risultato di un alcoltest.
Secondo la Cassazione, infatti, al fine di escludere la punibilità per il reato di “guida in stato di ebbrezza” non è sufficiente produrre un certificato medico che attesti la prescrizione di farmaci idonei ad influenzare l’esito dell’alcoltest.
Nel caso esaminato dai giudici, la Corte d’appello di Torino aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di “guida in stato di ebbrezza”, di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza).
L’automobilista, ritenendo la decisione ingiusta, ha deciso di fare ricorso in Cassazione al fine di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo il ricorrente, in particolare, lo stato di ebbrezza era stato erroneamente ravvisato, dal momento che egli era astemio.

Oltre a questo, l’automobilista ha sostenuto che la rilevazione del tasso alcolemico superiore alla soglia di legge era stata dovuta all’assunzione di un farmaco contenente etanolo, che gli era stato prescritto per curare una patologia all’occhio.

Nonostante ciò, la Corte di Cassazione, ritenendo infondato il ricorso, lo ha rigettato.
Questo perché per i giudici, la Corte d’appello aveva correttamente sottolineato che “la prescrizione di un farmaco risalente a tre anni prima della violazione non costituisce prova dell’assunzione del farmaco stesso”.
Non solo. Perché la consulenza tecnica effettuata in corso di causa, aveva evidenziato che l’assunzione del farmaco in questione avrebbe potuto, eventualmente, far rilevare un tasso alcolemico di gran lunga inferiore a quello rilevato nel caso di specie.
Per corroborare la propria decisione, la Cassazione ha citato una precedente sentenza, la n. 15187 del 2015, in cui si precisava che, al fine di escludere la punibilità per il reato oggetto di contestazione, non è sufficiente produrre un certificato medico che attesti la prescrizione di un farmaco che inficia il risultato di un alcoltest, essendo necessario che il conducente dimostri l’effettiva assunzione del farmaco e la riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a tale assunzione.
Pertanto, la Cassazione ha confermato integralmente la sentenza impugnata e condannato il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.
 
 
 
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