Il figlio superstite inabile maggiorenne, ai fini dell’ottenimento della pensione di reversibilità, deve dimostrare il requisito della vivenza a carico

In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria dei soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Lo ha chiarito la Suprema Corte con l’ordinanza n. 41548/2021 nel respingere il ricorso di una donna che si era vista rigettare, in sede di merito, la domanda volta ad ottenere la condanna dell’INPS alla corresponsione in proprio favore, in qualità di figlia disabile, della pensione della madre.

La Corte territoriale, in particolare, aveva condiviso la decisione del Tribunale che aveva ritenuto la mancata allegazione e dimostrazione, da parte della ricorrente, del requisito della “vivenza a carico” che, unitamente a quello medico legale, costituisce presupposto indefettibile per la concessione del beneficio richiesto.

Nel rivolgersi alla Cassazione, la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 221. n. 903/1965 in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., oltre alla violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. nonché dell’art. 420 cod. proc. civ., in merito alla non concessione di rimessione in termini per depositare documenti.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno evidenziato come, nel caso di specie, secondo quanto si leggeva nella motivazione della sentenza di secondo grado, il requisito della vivenza a carico non era stato oggetto di alcuna allegazione essendo stato depositato esclusivamente il certificato di morte della madre ed uno stato di famiglia da cui risultava, peraltro, la presenza, nel nucleo familiare, anche del marito della madre della ricorrente, che ben avrebbe potuto provvedere al suo mantenimento; correttamente, dunque, il Giudice a quo aveva escluso che la mancata contestazione del requisito della vivenza a carico da parte dell’INPS nella fase amministrativa esonerasse la parte dagli oneri di allegazione che sulla stessa incombono nella fase giudiziale inerendo agli elementi costitutivi del diritto vantato; d’altro canto, considerata la piena autonomia tra l’accertamento amministrativo e l’azione giudiziaria, la prima si pone esclusivamente quale condizione di procedibilità della seconda.

La redazione giuridica

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