Folgorato l’operaio nel corso dei lavori di costruzione dell’edificio (Cassazione civile, sez. III,  dep. 20/07/2022, n.22721).

Folgorato l’operaio durante l’esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato.

In relazione al decesso dell’operaio folgorato in seguito ad infortunio sul lavoro (la vittima era rimasta folgorata a causa del contatto fra un tondino metallico che stava manovrando e la vicina linea dell’alta tensione), agirono per il risarcimento dei danni la moglie, la madre e i fratelli, nei confronti di appaltatrice e committente dei lavori di costruzione dell’edificio in cui era avvenuto l’infortunio.

Il Tribunale di Vicenza accertava la concorrente responsabilità della committente e dell’appaltatore per la morte dell’operaio folgorato e li condannava  in solido a risarcire i danni patiti dagli attori (oltre al previo rimborso degli esborsi sostenuti dall’INAIL).

La Corte di Appello di Venezia ha -tra l’altro- confermato la responsabilità delle società originarie convenute e, per esse, della successivamente costituita s.r.l. e dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello incidentale proposto dalla assicurazione.

 Ha proposto ricorso per cassazione l’Assicurazione affidandosi a tre motivi.

Per quanto qui di interesse viene dedotta la “violazione dei principi di diritto vivente sull’obbligo del Giudice di rispettare il limite del massimale che integra elemento costitutivo della pretesa fatta valere dall’assicurato e costituisce, perciò, mera difesa rilevabile anche d’ufficio”.

La Corte di Appello, dopo aver dichiarato la “intangibilità” delle statuizioni sulla manleva assicurativa, aveva ritenuto di non considerare l’eccepito limite del massimale.

Gli Ermellini danno atto che il secondo appello principale attingeva -sia per ragioni di rito (inerenti l’interruzione del processo) sia per ragioni di merito- la domanda principale originaria, bastava ciò solo per evidenziare che la posizione dell’assicurazione era riconducibile all’art. 331 c.p.c., in quanto l’appello sollecitava un accertamento su quella domanda che non si sarebbe potuto svolgere senza coinvolgimento della società assicuratrice.

Anche l’appello delle due società, sia in quanto deducente in rito l’estinzione del giudizio nei loro confronti, sia in quanto volta ad affermare l’esistenza della responsabilità (esclusiva o in solido con altri), era diretta ad incidere sull’accertamento del modo di essere della responsabilità sulla domanda principale, rispetto alla quale era stata prospettata una solidarietà tra le due società per la morte dell’operaio folgorato; e l’estensione dell’accertamento sulla domanda principale a seguito della chiamata in garanzia non poteva che riguardare anche il profilo della solidarietà, di talché anche rispetto al primo appello la posizione dell’assicurazione era da inquadrare nell’ambito dell’art. 331 c.p.c..

La censura viene accolta, gli altri motivi restano assorbiti, con cassazione della sentenza in relazione ad esso e rinvio.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di un incidente sul lavoro? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui

Leggi anche:

Periartrite a tendinopatia bilaterale di origine professionale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui