Cartello di preavviso del controllo elettronico della velocità (Cassazione civile, sez. II,  dep. 03/08/2022, n.24016).

Cartello di preavviso del controllo della velocità al lato destro della carreggiata.

Con sentenza n. 36/2017, il Giudice di Pace di Bergamo rigettava il ricorso proposto. avverso il verbale elevato dalla polizia Locale, nonché contro la sanzione accessoria della sospensione della patente, con riferimento alla violazione prevista dall’art. 142 C.d.S., comma 9.

Il Tribunale, in funzione di Giudice d’Appello,  rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.

Il Giudice d’Appello dava atto, preliminarmente, che dalle emergenze del verbale di accertamento era risultato che l’appellante  circolava a bordo del proprio motociclo alla velocità di 100 K/h, così superando il limite massimo di 50 K/h imposto nel tratto stradale in cui era avvenuto il rilevamento elettronico.

In tale occasione, il cartello di preavviso del controllo elettronico della velocità era stato posizionato dagli agenti solo sul lato destro della carreggiata, non avendo l’opposto Comune contestato tale fatto nel giudizio di primo grado.

Tuttavia, diversamente da quanto affermato dall’appellante, il Giudice di appello riteneva che, sulla scorta della normativa applicabile con riguardo alle postazioni di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, non dovesse considerarsi vigente alcuna prescrizione circa l’obbligo di collocare due cartelli di preavviso, uno sul lato destro e uno sul lato sinistro della strada a due corsie.

Né, sempre secondo il Giudice d’Appello, coglievano nel segno le deduzioni secondo cui “in quel tratto di strada caratterizzato da circolazione per file parallele transitava sulla corsia di sinistra” e che “la corsia di destra era occupata da altre autovetture in fila, le quali coprivano interamente il cartello di preavviso  segnaletico, posto peraltro ad un’altezza da ritenersi anch’essa non adeguata”.

Il motociclista impugna la decisione in Cassazione.

Lamenta la falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6 bis, sul presupposto che il Giudice di appello non aveva colto la ratio di tale norma, obliterando la valutazione della circostanza che il cartello di preavviso della postazione di controllo del rilevamento elettronico della velocità, era stato installato solo sul lato destro della carreggiata, nel mentre sarebbe stato necessario, trattandosi di una strada a doppia corsia, che venisse posizionato e – quindi – esposto su entrambi i lati.

La censura è infondata.

Innanzitutto viene dato atto che il ricorrente aveva superato, alla guida del motociclo, il limite di velocità di 50 km , il cui cartello di preavviso del rilevamento elettronico, installato sulla strada, era risultato – come pacifico tra le parti e per quanto emergente dal verbale di accertamento, posizionato solo a margine della corsia destra e non anche di quella sinistra e che la constatazione del superamento del limite di velocità era scaturita dall’esecuzione del rilevamento con apposito strumento tipo telelaser, tramite puntatore.

La questione di diritto – che viene posta con il formulato motivo – consiste nel rispondere al quesito se sia o meno obbligatoria l’apposizione del cartello di preavviso del rilevamento elettronico della velocità su entrambi i lati in presenza di una strada a doppia corsia.

La risposta è negativa non imponendo l’art. 142 C.d.S., comma 6 bis, una tale modalità, così dovendosi ritenere sufficiente che il segnale di preavviso sia posizionato lungo la corsia destinata all’attività di rilevamento elettronico della velocità, purché idoneamente visibile.

Il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Proposta di indennizzo del perito dell’assicurazione

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui