Scende dal veicolo per lo scoppio del pneumatico e viene investito (Cassazione civile, sez. III,  dep. 20/07/2022, n.22720).

Scende dal veicolo per lo scoppio del pneumatico e viene investito nella corsia d’emergenza.

I congiunti della vittima invocano il ristoro dei danni conseguenti al sinistro stradale avvenuto nell’autostrada, allorquando la vittima (che scende dal veicolo autoarticolato per lo scoppio di un pneumatico e il distacco del relativo battistrada, mentre percorreva a piedi la corsia di emergenza per segnalare la presenza dell’ostacolo) era stata investito da una vettura Lancia Y che aveva urtato un pezzo del battistrada, perdendo il controllo del mezzo, andando a collidere con una vettura Hyundai, compiendo un testa-coda e andando infine ad investire il camionista.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava tutte le domande e compensava integralmente le spese di lite. La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado, compensando anch’essa le spese processuali.

La Corte ha affermato, fra l’altro che: non era risultata provata alcuna responsabilità della Lancia Y che procedeva ad una velocità non inferiore a 122 Km/h (ma contenuta entro il limite di 130 Km/h) e che si era trovata improvvisamente innanzi ad un ostacolo imprevisto ed imprevedibile rappresentato dal battistrada del pneumatico scoppiato.

Quanto all’appello incidentale della conducente della Lancia Y, non era configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c., dovendo inquadrarsi la vicenda nell’ambito dell’art. 2054 c.c. e, al riguardo, andava escluso che l’incidente fosse riconducibile a vizi di costruzione dell’autoarticolato o a difetti di manutenzione.

La vicenda approda in Cassazione.

Il primo motivo censura la sentenza per non aver tenuto “nella debita considerazione la CTP” di parte attrice non avendo il giudice di merito spiegato le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione, i ricorrenti rilevano che dalla C.T.P. erano emersi elementi oggettivi che contrastavano con quanto contenuto nella C.T. del P.M. e lamentano che “la Corte si è invece limitata ad un mero richiamo della CTU svolta in sede penale senza correlarla con la perizia di parte e soprattutto senza motivare la propria adesione” .

Gli Ermellini osservano che quanto dedotto dai ricorrenti non appare idoneo a suffragare la censura di mancata risposta alle osservazioni critiche rivolte avverso la C.T. cui la sentenza impugnata ha prestato adesione e si risolve, piuttosto, nella sollecitazione ad aderire alla C.T.P. anziché alla C.T. del P.M. (che la Corte ha fatto propria motivando ampiamente sulle ragioni della condivisione delle sue conclusioni).

Il secondo motivo censura l’esclusione di responsabilità , anche concorsuale, della Lancia Y, con affermazione “rimasta totalmente priva di motivazione” che non ha valorizzato l’’investimento dell’uomo che scende dal veicolo nella corsia di emergenza e rilevano che i Giudici, “in presenza di incertezza sulla responsabilità del sinistro, erano tenuti all’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2”.

Invero, evidenzia la Suprema Corte, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 non risulta specificamente illustrata ed è basata sull’assunto erroneo dell’esistenza di una situazione di dubbio che la Corte ha invece chiaramente escluso.

Ad ogni modo, un’eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sé, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che ricorre solo allorché si deduca che il Giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. n. 27000/2016).

Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile in relazione ad entrambi i motivi.

La redazione giuridica

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