Il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato un Comune a risarcire la somma di 5.438,34 euro quale valore della perdita subita dal proprietario del fondo allagato, per la mancata vendita degli ortaggi

La vicenda

L’attore aveva agito in giudizio contro il Comune per ottenere il risarcimento dei danni patiti al proprio fondo e alle colture ivi in essere, in occasione dello straripamento delle acque dal limitrofo fosso comunale.

A sostegno della propria domanda l’attore aveva dedotto che l’Amministrazione comunale avesse mai puntualmente provveduto a manutenere e a ripulire dal fogliame e dai detriti vari che si erano nel tempo accumulati nel fosso; e che a causa dello straripamento delle acque, il proprio terreno era stato completamente invaso, rovinando le colture in atto.

Il processo di primo grado

Il Tribunale di Vibo Valentia (sentenza n. 983/2019) ha accolto l’istanza del proprietario terriero, ritenendo infondate le eccezioni sollevate dal Comune circa l’assenza di legittimazione passiva e la sussistenza del caso fortuito o forza maggiore.

Le testimonianze e la relazione tecnica avevano al contrario consentito di accertare che l’area interessata dallo straripamento delle acque fosse di competenza comunale: sotto tale profilo l’ente non aveva neppure offerto prova della propria estraneità, e pertanto la gestione e la manutenzione doveva ritenersi di sua pertinenza.

«L’eccezionalità della pioggia – ha aggiunto il Tribunale – è un dato che non si ravvede nel caso concreto, atteso che l’accertamento tecnico ha permesso di individuare uno stato di mancata cura e manutenzione della parte interessata, per la presenza di detriti e fogliame che hanno impedito il normale scolo dell’acqua piovana secondo le normali vie di fuga. Pertanto la pioggia in sé considerata non appare essere stata l’unico dato causale di quanto verificatosi ai danni dell’attore, attesa la contemporanea se non esclusiva incidenza dello stato di carente cura, pulizia e gestione dell’area di competenza comunale».

Il risarcimento del danno

In riferimento al quantum del danno patito (in termini sia di danneggiamento sia di totale distruzione), il consulente aveva accertato che lo straripamento avesse interessato solo una parte del fondo, nella specie 2700 metri quadrati a fonte della sua estensione di 5400 metri quadrati.

È stata tuttavia ritenuta emblematica l’osservazione per la quale “un danno da alluvione oltre che causare danni visibili e irreversibili alle piante, come lo sradicamento, può causare danni derivanti dal dilavamento della coltre superficiale del terreno, che inibiscono la crescita della piante, poiché ne viene alterata la loro ossigenazione creando di conseguenza un danno alla produzione”. Sotto tale profilo, il professionista aveva stimato il danno complessivo tenendo conto dell’effettivo prezzo al dettaglio degli ortaggi nella comprovata circostanza che l’attore li avrebbe poi venduti. Era stato infatti accertato nel corso del giudizio che la produzione sul fondo non fosse destinata al consumo personale ma alla vendita al dettaglio.

Per tutte queste ragioni, l’adito tribunale ha condiviso la stima del danno, condannando il Comune convenuto in giudizio a versare all’attore la somma complessiva di 5.438,34 euro, pari al guadagno che questi avrebbe ricavato in ipotesi di non verificazione dell’evento.

La redazione giuridica

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