Anche se il finanziamento è stato contratto per finalità aziendali non è ammesso il pignoramento da parte della banca sull’immobile costituito in fondo patrimoniale di proprietà del debitore

Il pignoramento sugli immobili costituiti in fondo patrimoniale

A seguito del pignoramento da parte della banca della quota del 50% di due immobili in comproprietà con il marito, la ricorrente aveva proposto opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c. depositando il ricorso davanti al tribunale di Livorno, affermando che i beni erano stati costituiti in fondo patrimoniale.

La donna aveva dichiarato che il fondo patrimoniale era stato costituito con atto pubblico nel 2008 da parte di entrambi i coniugi e che a quella data ella risultava fideiussore di un finanziamento erogato dalla banca alla s.r.l. di cui era stata amministratore unico fino al maggio 2008, per l’importo di 300.000 euro.

La ricorrente contestava l’ammissibilità del pignoramento, trattandosi di beni sottratti alla procedura di pignoramento ex art. 170 c.c., mentre, la banca creditrice contestava il fondamento dell’opposizione allegando che l’attività imprenditoriale della ricorrente, nel cui ambito era stato contratto il debito, non era estranea ai bisogni della famiglia.

I giudizi di merito

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Livorno rigettava il ricorso sull’assunto che era ragionevole ritenere che la ricorrente ritraesse dall’attività imprenditoriale, nel cui ambito il debito era stato contratto, proventi destinati anche alle necessità della famiglia.

In seguito, la Corte d’appello ribaltava l’esito del processo e accoglieva il gravame della donna. Ad avviso dei giudici dell’appello la documentazione in atti dimostrava che il finanziamento ottenuto dalla s.r.l. e garantito con la fideiussione, era stato interamente speso dalla società per l’acquisto di beni strumentali e la banca aveva effettuato il pagamento della somma direttamente alla società fornitrice; quindi il finanziamento era destinato all’attività di impresa e non a soddisfare esigenze familiari, se non in via assai mediata.

Contro tale decisione la banca aveva proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge, laddove la corte d’appello aveva sancito l’impignorabilità degli immobili oggetto del fondo patrimoniale, benché il debito fosse stato contratto per l’interesse della famiglia.

La pronuncia della Cassazione

Ma la Corte di Cassazione (ordinanza n. 8201/2020) ha rigettato il ricorso perché infondato. Invero, la Corte d’appello aveva accertato la effettiva destinazione del finanziamento, oggetto di fideiussione, all’acquisto di beni strumentali da parte della società favorita, ed aveva, poi escluso che tale finalità potesse qualificarsi inerente ai bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 170 c.c.

Infatti, – ha affermato il Supremo Collegio – “se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale. A tal proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 4011/13; n. 5385/13; n. 5684/06) si limita ad affermare la necessità di un’interpretazione non restrittiva delle esigenze familiari, da non ridurre ai soli bisogni essenziali della famiglia, ma non si spinge certo sino a sostenere la tesi del ricorrente”.

Avv. Sabrina Caporale

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