Formazione estera in odontoiatria: deroga al riconoscimento automatico

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(Consiglio di Stato, Sez. III del 26/05-16/06/2016 n° 2681)

“L’art. 61 della Direttiva europea, come modificato dalla Direttiva 2013/55/CE, consente allo Stato di applicare la deroga al regime di automatico riconoscimento dei titoli di formazione professionale in “odontoiatria” conseguiti all’estero, al fine di accertare le conoscenze, competenze e abilità effettivamente acquisite dallo studente italiano all’estero”.
Tale deroga è stata sostanzialmente autorizzata dalla Commissione europea con la nota del 23 aprile 2015, la quale ha ritenuto che “le autorità italiane potrebbero esaminare in base al regime generale quelle (domande) in merito alle quali nutrono ancora dubbi fondati per quanto concerne la conformità della formazione dei dentisti ai requisiti minimi”.
“Pertanto è legittimo il decreto emesso dal Ministero con cui si chiede, a scelta dell’interessato, il compimento di un tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi, oppure di una prova attitudinale nelle materie specificamente elencate (peraltro, ricomprese nell’allegato “V.3 Odontoiatria – 5.3.1”), ritenute dalla Conferenza di servizi idonee a verificare le effettive conoscenze.”
Queste le determinazioni del Consiglio di Stato, Sez III, n. 2681/2016, il quale interviene, con l’autorevolezza che gli è propria, nel contesto di un fenomeno, crescente in questi ultimi anni, che ha visto e vede molti giovani italiani emigrare all’estero per conseguire titoli di laurea, soprattutto quelli relativi alle professioni mediche, in cui si inserisce la vicenda de qua, per poi farli valere nel nostro territorio.
Il fenomeno in questione è la diretta conseguenza della previsione del c.d. numero chiuso o programmato, soprattutto nelle facoltà mediche, alle quali si accede dopo un test specifico, che è stato anche oggetto, negli anni passati, di considerevole contenzioso avanti i Tribunali Amministrativi Regionali Italiani, ancorché sotto profili diversi.
Il caso de quo ha riguardato la richiesta di un neo-dottore, laureatosi in medicina dentaria nella università Tito Maiorescu di Bucarest (Romania), tendente al riconoscimento del titolo  abilitativo per essere utilizzato in Italia,  invero respinta dal Ministero della Salute con provvedimento del 18/01/2011 n° 2188.
Quest’ultimo veniva impugnato avanti il TAR del Lazio, Sede di Roma e successivamente venivano  gravati, attraverso motivi aggiunti, altri  connessi provvedimenti afferenti la complessa questione che ci occupa, ossia:

  1. gli atti di interpello della Commissione Europea da parte del Ministero della Salute, la quale, con nota del 23/04/2015, aveva fornito dei criteri guida per il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati ai cittadini italiani dalla suddetta Università rumena;
  2. gli atti del Ministero della Salute che, sulla scorta della pronuncia 14/07/2015, della Conferenza dei Servizi ex art. 16 D.lgs. 206/2007 avevano subordinato l’applicazione, ai fini del menzionato riconoscimento, di una misura compensativa, prevedente l’obbligatorietà dello svolgimento di un tirocinio di 18 mesi o, in alternativa, di una prova attitudinale.

Il tema, dunque, è quello della possibilità di applicare l’art. 21 del Regolamento CEE, che prevede, per i titoli di odontoiatria, l’automatico riconoscimento e non, invece, il relativo  regime generale mediante la verifica delle conoscenze scientifiche, delle competenze tecniche e delle abilità previste dalla direttiva e dalla normativa italiana per l’esercizio della professione di odontoiatra
Nel caso di specie il TAR del Lazio, annullava il decreto applicativo della misura compensativa per difetto di motivazione. Decisione completamente riformata dal CdS sulla base delle seguenti condivisibili argomentazioni:

  1. la esistenza di fondati dubbi circa il rispetto delle condizioni minime di formazione presso l’università rumena emergenti dalla anomala frequenza e dal mancato sostenimento di esami di rito;
  2. tali anomalie, in coerenza con l’art. 61 della direttiva europea, come modificato dalla direttiva 2013/55/CE, consentirebbero di escludere il riconoscimento automatico dei titoli di formazione professionale in odontoiatria conseguiti all’estero, permettendo di derogarvi attraverso la previsione di quella verifica funzionale al riscontro, nel caso concreto, di tutte quelle conoscenze, competenze ed abilità effettivamente acquisite dallo studente italiano all’estero.

In questo senso, secondo il CdS, doveva ritenersi corretto l’iter logico e giuridico che aveva  indotto  il Ministero competente ad adottare il provvedimento di diniego ai fini della utilizzabilità sic et sempliciter del titolo di medicina dentaria conseguito in Romania, dovendo anche ritenersi evidenti le ragioni di pubblico interesse ad esso sottese evidentemente volte alla tutela della salute pubblica.

Avv. Antonio Arseni

Foro di Civitavecchia

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