La rottura dell’asfalto può essere evitata prestando la dovuta attenzione alla camminata allorquando la buca è ampia, visibile e facilmente evitabile (Tribunale di Crotone, Sentenza n. 581/2021 del 20/06/2021-RG n. 798/2019)

Viene impugnata la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Crotone rigettava la domanda proposta nei confronti del Condominio volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente all’evento dannoso verificatosi in data 14.10.2015, verso le ore 18,30, allorquando l’appellante, mentre percorreva la strada, sul marciapiede di proprietà condominiale, a causa di una buca presente a ridosso del marciapiede, cadeva cagionandosi una frattura composta del piede destro.

L’appellante si duole che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto infondata la domanda, a motivo delle contraddizioni riscontrate tra quanto dedotto nell ‘atto di citazione e quanto dichiarato dai testi escussi, in ordine alla causa della caduta (un tombino sprofondato rispetto al manto stradale e non una semplice buca, come dichiarato dall’attrice nell’atto di citazione).

Inoltre, il Giudice di Pace avrebbe ritenuto erroneamente non provata la proprietà del tratto di strada in cui l’evento si era verificato ed attribuito rilievo alla mancata produzione del referto di pronto soccorso.

Si costituisce in giudizio il Condominio, deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

Acquisito il fascicolo d’ufficio relativo al primo grado di giudizio, l’appello viene ritenuto infondato.

Correttamente, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda per mancanza di idonea prova del nesso di causalità tra le condizioni del marciapiede condominiale e il danno allegato, del quale è chiesto il risarcimento.

Ribadendo i paradigmi della responsabilità per cose in custodia, il Tribunale sottolinea che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può integrare gli estremi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode.

Al riguardo, nel valutare i requisiti che la condotta del danneggiato deve assumere per avere rilevanza interruttiva del nesso causale, bisogna tenere in considerazione il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’ art. 2 Cost.

La Suprema Corte ha affermato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che il dedotto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.

E dunque, sulla scia di tale orientamento, l’onere probatorio del danneggiato relativamente al nesso eziologico include la prova di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza.

La rottura dell’asfalto può essere tranquillamente evitata prestando la dovuta attenzione alla propria camminata allorquando la buca è ampia, ben visibile, facilmente evitabile con l’adozione di un comportamento più attento.

L’istruttoria ha confermato che l’appellante si era procurato la frattura composta del piede a causa di un tombino sprofondato rispetto al manto stradale, posto all’interno dell’area condominiale.

Considerato che l’appellante conosceva bene i luoghi, essendo ivi residente, aveva certamente cognizione della condizione della strada, del marciapiede e, soprattutto, della presenza del tombino che, secondo quanto emerso dall’istruttoria espletata nel primo grado di giudizio è stata la causa della caduta.

Solo nell’atto d’appello, tardivamente, parte appellante ha dedotto che lo sprofondamento del tombino sarebbe stato improvviso e dunque non prevedibile e che la via fosse poco illuminata.

Conseguentemente, non risulta fornita la prova che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva, imprevedibile ed inevitabile situazione di pericolosità.

Per tali ragioni l’appello viene rigettato e confermata la sentenza del Giudice di Pace.

L’appellante viene condannata alle spese di lite liquidate in euro 1.620,00, oltre accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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