La condotta dell’attore ha avuto un apporto causale nella verificazione del danno con la conseguenza dell’infondatezza della domanda avanzata (Tribunale di Pavia, Sez. III, Sentenza n. 910/2021 del 25/06/2021 RG n. 801/2020)

L’attore cita a giudizio il Comune di Bubbiano e Poste Italiane onde ottenere il risarcimento del danno per le lesioni derivanti dalla caduta provocata dalla scivolosità dei gradini dell’Ufficio Postale.

Il Tribunale ritiene la domanda infondata.

La responsabilità per cose in custodia impone precisi oneri probatori in capo alle parti coinvolte.

Spetta al danneggiato provare la derivazione del danno dalla cosa, nonché quella dell’esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa; spetta, invece, al custode/proprietario, la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – interrompe il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno.

Dalle prove testimoniali è emersa la prova dell’esclusiva responsabilità dell’evento lesivo in capo allo stesso attore.

L’attore ha dedotto di essere scivolato sui gradini dell’Ufficio Postale a causa della scivolosità e dell’assenza di supporti antisdrucciolo.

Uno dei testimoni ha dichiarato : “ero presente, siamo andati in posta, io aspettavo fuori, pioveva e scendendo le scale è scivolato. Stava scendendo alla sinistra della scala dalla parte di chi scende. I gradini erano di materiale tipo marmo poroso, ma liscio. C’era un corrimano ma lui non lo ha usato . Riconosco la foto. Stava scendendo dalla parte del corrimano ma non lo stava usando. (… ) la rampa di accesso per i disabili era a lato (… ) erano presenti altre persone che salivano”.

Inoltre, dalle fotografie prodotte in giudizio si evince che i gradini fossero di materiale poroso, tipo granito, tale da escludere la necessità di supporto antiscivolo, in quanto il materiale stesso risulta idoneo a tal fine.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, quando il comportamento colposo del danneggiato è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, lo stesso vale ad integrare il caso fortuito interruttivo del nesso causale tra cosa e danno.

Seguendo tale impostazione, l’evento di cui è rimasto vittima l’attore è imputabile alla sua esclusiva responsabilità, in quanto non è stata prestata la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione dei luoghi, che peraltro non presentava anomalie quali la rottura del gradino, ovvero la particolare scivolosità dello stesso.

Ergo, risulta applicabile il principio di autoresponsabiltà del danneggiato, in base al quale devono essere adottate le opportune cautele ed osservate le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell’evento dannoso, poiché in caso contrario, il danneggiato stesso dovrà sopportare le conseguenze di tale condotta negligente o imprudente .

Il principio, che trova fondamento nell’art. 1227 c.c., è rilevabile d’ufficio ed opera anche nella sfera dei diritti privati.

La giurisprudenza ha più volte chiarito come l’art 1227 c.c. in realtà sia un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può essere imputata quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile.

La colpa, cui si riferisce l’art. 1217 c.c. va intesa come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.

Ciò posto, la condotta dell’attore ha avuto un apporto causale nella verificazione del danno con la conseguenza dell’infondatezza della domanda avanzata.

La domanda viene rigettata e l’attore viene condannato a rifondere a Poste Italiane le spese di lite liquidate in euro 4.835,00, oltre accessori di legge.

Invece, le spese di lite del Comune di Bubbiano, considerata la costituzione tardiva in fase di decisione, vengono compensate integralmente.

Avv. Emanuela Foligno

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