Può applicarsi il Codice di Consumo solo se tra l’utente e una struttura sanitaria del S.S.N. intercorre un contratto con oggetto una prestazione esulante dalle procedure del S.S.N. (Cassazione Civile, sez. VI, 14/06/2021, n.16767)

I congiunti del paziente deceduto hanno convenuto a giudizio il Medico e la Casa di cura dinanzi al Tribunale di Catania al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del familiare in conseguenza del comportamento in violazione degli obblighi di diligenza professionale.

Le parti convenute eccepivano l’incompetenza del Tribunale di Catania, adito in qualità di foro del consumatore (ai sensi del codice del consumo, art. 33, comma 2, lett. u), dovendo ritenersi competenti, alternativamente, il Tribunale di Bari, quello di Cagliari o quello di Castrovillari.

Il Tribunale di Catania dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere sulle domande proposte dagli attori, indicando il Foro competente quello del Tribunale di Bari.

Il Tribunale evidenziava l’inapplicabilità delle norme sul foro del consumatore a fatti relativi all’esecuzione di una prestazione sanitaria resa in ambito pubblicistico, come tale sottratta alle previsioni del codice del consumo, in relazione al quale nessun rilievo poteva essere ascritto alla marginale prestazione patrimoniale richiesta al paziente, ai fini del corrispettivo pagato per l’utilizzazione della camera di degenza posta all’interno della struttura sanitaria convenuta.

Avverso l’Ordinanza di incompetenza del Tribunale di Catania i ricorrenti propongono regolamento di competenza in Cassazione esponendo tre motivi di censura.

I ricorrenti, con i primi due motivi, censurano l’Ordinanza deducendo l’erroneità dell’esclusione del Foro del consumatore, avendo il Tribunale trascurato la natura privatistica del rapporto instauratosi tra il paziente e il chirurgo, così come attestato dai rapporti di natura privata instaurati tra le stesse parti prima ancora del ricovero del paziente presso la Struttura sanitaria privata convenzionata con il S.S.N.

Con il terzo motivo, censurano il provvedimento per errato rigetto delle domande proposte iure proprio dai congiunti del paziente deceduto sottratte all’ambito di applicazione del Codice del consumo in ragione della relativa natura extracontrattuale.

La Suprema Corte ritiene le censure infondate.

Il Tribunale di Catania ha correttamente giudicato sull’eccezione di incompetenza sollevata dalle parti convenute essendosi allineato all’indirizzo secondo cui “la disciplina di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del Consumo), art. 33, comma 2, lett. u), concernente il Foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perchè, pur essendo l’organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l’assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale (sicchè se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la ratio dell’art. 33 cit.); sia perchè la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come “imprenditore” o “professionista”.

Difatti, è pacifica tra le parti interessate il conferimento della prestazione patrimoniale da parte del paziente per il godimento della camera di degenza, essendo rimasti totalmente a carico del SSN tutti gli oneri economici connessi all’esecuzione della principale prestazione chirurgica e medica dei Sanitari della Struttura, oltre che delle connesse attività di supporto.

La Corte rammenta che la possibilità di attrarre alla competenza del Foro del consumatore le prestazioni rese in ambito sanitario nel contesto strutturale del servizio pubblico, deve ritenersi limitata ai soli casi in cui tra l’utente e una struttura sanitaria del S.S.N. sia intercorso un vero e proprio contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del S.S.N., con addebito all’utente dei costi delle procedure sanitarie e delle prestazioni rese dagli altri medici della struttura, atteso che, solo in tale specifico caso la Struttura Sanitaria si è posta nei confronti dell’utente come professionista.

Ebbene, essendo basate le domande risarcitorie del ricorrente sull’inadempimento del Sanitario e della Struttura della prestazione sanitaria a carico del SSN, è del tutto da escludersi che la struttura sanitaria si fosse posta in qualità di professionista.

In conclusione, la Suprema Corte rigetta integralmente il regolamento di competenza e rimette al Giudice di merito la regolazione delle spese di legittimità.

Avv. Emanuela Foligno

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