Frattura della spina nasale per infortunio sul lavoro

0
frattura spina nasale

A causa di infortunio in itinere il lavoratore riporta contusioni multiple, frattura della spina nasale e del tratto caudale anteriore del setto nasale (Tribunale di Palermo, Sez. lavoro, sentenza n. 3613 del 26 novembre 2020)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail onde vedere riconosciuti i postumi permanenti nella misura dell’8% derivanti dall’infortunio sul lavoro. In particolare il lavoratore deduce: di essere stato investito frontalmente da un’autovettura in data 22.11.2017, riportando contusioni multiple, nonché la frattura della spina nasale e del tratto caudale anteriore del setto nasale; di aver inoltrato relativa domanda all’INAIL di corresponsione del relativo indennizzo per infortunio in itinere, sia per inabilità temporanea assoluta che per i danni permanenti riportati, rigettata dall’Istituto quanto ai postumi permanenti e, viceversa, accordata per l’inabilità temporanea per 53 giorni; di aver proposto ricorso amministrativo avverso tali conclusioni che veniva respinto.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale al cui esito il Tribunale ritiene la domanda parzialmente fondata.

Il CTU ha accertato in capo al lavoratore una percentuale di invalidità permanente del 8% specificando che: “La valutazione del 8% scaturisce da: voce tabellare 323: nel caso di frattura delle ossa nasali, la difficoltà respiratoria è comunque secondaria all’interessamento del setto, appunto presente nel caso (frattura del tratto caudale anteriore del setto nasale), – voce tabellare 227, integrata dalla limitazione funzionale, quale sopra apprezzata”.

Ciò posto, il Tribunale rileva che l’invalidità temporanea assoluta è dovuta dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio, indi va computato il periodo corrente tra il 26.11.2017 e il 23.2.2018, per un totale di 89 giorni.

Infine, viene evidenziato che non appare sufficientemente motivato, da parte dell’Inail lo iato temporale tra i due periodi di inabilità concessi, anche alla luce del riscontro del reliquato invalidante non indifferente, attribuito dal CTU. Il ricorso va pertanto accolto in questi termini.

Il Tribunale, in conclusione, condanna l’Inail all’indennizzo di legge dei postumi invalidanti permanenti nella misura del 8%, come accertati dalla CTU, oltre all’inabilità temporanea assoluta di 89 giorni.

Spese di lite e di CTU vengono poste in capo all’Istituto.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Infortunio in itinere non denunciato al datore di lavoro

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui