Frattura di protesi dentaria per la presenza di una pietra nel cibo

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Frattura di protesi dentaria fissa per una pietra nel cibo

Frattura di protesi dentaria fissa (Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2023, n. 25922).

Frattura di protesi dentaria fissa per la presenza di una pietra nel cibo della mensa.

Viene convenuto conveniva in giudizio il Ministero della Giustizia (datore di lavoro del danneggiato) onde ottenere risarcimento del danno per la frattura di una protesi dentaria fissa, dovuta dalla masticazione di una pietra contenuta nel cibo presso la mensa dell’Istituto di appartenenza.

Il primo Giudice accoglieva la domanda.

Il Tribunale di Catanzaro, in qualità di Giudice di appello, in accoglimento del gravame esperito dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza del Giudice di Pace, rigettava la domanda di risarcimento sul presupposto che il danno micropermanente patito non fosse stato provato con accertamenti strumentali, così come richiesto dal D.Lgs. n. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139.

Dato il caso di specie (lamentato dal dipendente dell’amministrazione della giustizia), il Giudice d’appello ha ritenuto applicabile l’art. 2087 c.c., in quanto la preparazione dei cibi in questione avveniva in luoghi messi a disposizione dall’amministrazione penitenziaria e sotto l’ingerenza della stessa, conservando essa il potere di fare controlli a campione

Gli eredi del danneggiato, deceduto in corso di causa per altre ragioni, impugnano la decisione in Cassazione denunziando la errata applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 139, in quanto norma di carattere eccezionale, destinata ad operare solo per i danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.

La censura è fondata.

Gli Ermellini ribadiscono che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall’art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti dalla circolazione stradale (Cass. n. 4509/2022, Cass. n. 12408/2011).

Su ricorso incidentale del Ministero,  viene evidenziato che «condotte astrattamente compatibili con la fattispecie di cui all’art. 2087 c.c., che siano state dedotte a sostegno dell’azione risarcitoria, possono essere ricondotte entro il paradigma dell’art. 2043 c.c. purché tale diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l’esercizio di qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda così come definita nelle fasi di merito» (Cass. n. 21333/2019).

In altri termini, il Giudice di appello non ha superato i limiti del potere di riqualificazione della domanda risarcitoria.

Si può discorrere di illegittimità della modificazione della qualificazione giuridica della domanda quando la stessa abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito.

Ad ogni modo, in particolare, condotte astrattamente compatibili con la fattispecie di cui all’art. 2087 c.c., che siano state dedotte a sostegno dell’azione, possono essere ricondotte entro il paradigma dell’art. 2043 c.c. purché tale diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l’esercizio di qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda così come definita nelle fasi di merito (Cass. Sez. Lav., sent. 12 agosto 2019).

La pretesa risarcitoria azionata riguarda la lesione alla salute consistente nella frattura di protesi dentaria in occasione della somministrazione di un pasto presso la mensa dell’istituto carcerario.

Conclusivamente, in accoglimento del ricorso principale la sentenza viene cassata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso Magistrato, per la decisione nel rispetto del seguente principio di diritto:

“i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall’art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti da detta norma”.

Avv. Emanuela Foligno

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