Accertamento dell’invalidità civile e diritto di difesa (Cass. civ, sez. lav., ord., 5 aprile 2023, n. 9356).
Il diritto di difesa nell’accertamento per la verifica delle condizioni di invalidità.
L’interessato presentava istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni di invalidità (con ricorso ex art. 445-bis, primo comma, c.p.c.) onde conseguire dell’assegno mensile a favore dei mutilati e degli invalidi civili.
Il Tribunale di Trani, svolta la CTU omologava l’accertamento del requisito sanitario secondo quanto rilevato dal Consulente. Nello svolgimento del processo, tuttavia, non veniva assegnato alle parti il termine per osservazioni previsto dalla norma, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa.
La vicenda approda in Cassazione dove l’interessato, con l’unico motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 445-bis, comma 4, c.p.c. e lamenta che il Tribunale abbia emesso decreto di omologazione, pur non avendo assegnato il termine per esprimere il dissenso. In tal modo, il Tribunale avrebbe pregiudicato le prerogative difensive del ricorrente.
La censura è fondata.
Gli ermellini ribadiscono che le conclusioni dell’accertamento divengono intangibili quando non contestate dalle parti nel termine perentorio fissato dal Giudice, prima dell’emissione del decreto di omologa.
Il Giudice, quando non siano espresse contestazioni e non sussistano i presupposti per la rinnovazione delle indagini peritali (art. 196 c.p.c.), omologa l’accertamento del requisito sanitario, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, e provvede sulle spese.
La legge qualifica tale decreto come “non impugnabile né modificabile” (art. 445-bis, comma 5, c.p.c.).
Le conclusioni dell’accertamento divengono intangibili allorché non siano contestate dalle parti, nel termine fissato dal Giudice ai sensi del comma 4 dell’art. 445-bis c.p.c., prima dell’emissione del decreto (Cass., sez. lav., 4 maggio 2015, n. 8878). Il decreto è definitivo e non può essere successivamente contestato, neppure ai sensi della Cost., art. 111 (Cass., sez. lav., 2 agosto 2019, n. 20847 e Cass., sez. VI-L, 9 novembre 2016, n. 22721).
Il decreto di omologa, infatti, si qualifica come tale poiché si limita a certificare l’accordo delle parti sulle conclusioni del CTU (o la non contestazione delle medesime), da qui discende l’esclusione della sua impugnazione per Cassazione.
La Corte di Cassazione, infatti, per contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo, ha escluso, l’impugnabilità del decreto di omologa, se non con riguardo alle statuizioni sulle spese di lite o di consulenza poiché tali statuizioni sono contenute in provvedimenti definitivi di carattere decisorio potenzialmente lesivi dei diritti patrimoniali delle parti, non altrimenti impugnabili.
Nel caso di specie, invece, la Corte di Cassazione dichiara impugnabile per cassazione il decreto di omologa poiché il ricorrente lamenta una lesione del proprio diritto di difesa causata dalla violazione di regole processuali (mancanza del termine per le osservazioni).
In altri termini, il ricorso per cassazione è finalizzato a rimuovere il pregiudizio di una definitività contra legem ed è, per tale ragione, ammissibile.
Per tali ragioni il ricorso viene accolto.
Avv. Emanuela Foligno
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