Respinto il ricorso delle parti convenute che contestavano il riconoscimento del danno morale ai parenti di un uomo morto fulminato dalla carcassa della betoniera vicino alla quale stava lavorando a causa di “errati collegamenti dei fili elettrici con il contatore”
Con l’ordinanza n. 36059/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso del titolare di un’impresa e del committente e direttore dei lavori, contro la sentenza che li condannava a risarcire i congiunti di un uomo rimasto vittima di un infortunio mortale. Il lavoratore, nello specifico, mentre lavorava in cantiere “vicino ad una betoniera e ad un apparecchio turbosol”, era rimasto “fulminato dalla carcassa della betoniera” a causa di “errati collegamenti dei fili elettrici con il contatore”.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti denunciavano, tra gli altri motivi, violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.; violazione degli artt. 1223, 2697, 2727 c.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. per avere i Giudici del merito liquidato il “danno morale soggettivo preteso dagli attori…senza alcuna specifica allegazione”.
Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alla doglianza proposta, specificando che, in merito all’operata liquidazione del danno non patrimoniale, “va in ogni caso osservato che risulta dalla corte di merito nella specie correttamente considerato quest’ultimo nella sua unitarietà in considerazione dei profili o aspetti o voci -interiore o morale ed esteriore o relazionale-, di valore meramente descrittivo, nel quale esso si scandisce”.
La redazione giuridica
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