Una recente ordinanza della Cassazione ha fatto il punto sul furto in appartamento e le eventuali responsabilità del condominio

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26697/2018, ha fornito chiarimenti in merito al furto in appartamento e alla possibilità di chiedere un risarcimento al condominio.

Ma in quali casi il condominio può effettivamente essere ritenuto responsabile del furto in appartamento?

La giurisprudenza ha individuato alcune ipotesi nelle quali si ritiene configurabile la responsabilità del condominio.

Queste sono essenzialmente quattro:

  • Inadeguatezza dell’impianto di videosorveglianza
  • Inadeguatezza del portone d’ingresso del palazzo
  • I ponteggi per la ristrutturazione
  • Inadeguatezza dell’impianto di videosorveglianza

Il condominio può essere ritenuto responsabile del furto in appartamento nel caso in cui l’impianto di videosorveglianza che è stato installato è malfunzionante o non adeguato a proteggere l’edificio da intrusi.

Ciò accade, ad esempio, quando l’angolo di visuale della telecamera non è in grado di percepire l’arrivo dei ladri. In questo caso il derubato chiederà il risarcimento dei danni subiti all’amministratore.

Questi, previa delibera assembleare, sarà tenuto a liquidare l’importo dovuto.

Ad affermarlo è il Tribunale di Latina con sentenza del 20.09.2018.

In base a tale pronuncia, il condominio risponde delle carenze del sistema di videosorveglianza se esse hanno facilitato il furto all’interno dell’edificio.

Un’altra ipotesi che si può verificare è il guasto alla serratura del portone d’ingresso del palazzo che agevola l’introduzione di intrusi all’interno dell’edificio.

In questo caso, l’amministratore, in quanto responsabile e supervisore di ogni parte dell’edificio condominiale,pur in assenza di segnalazioni da parte dei condomini, è tenuto a far riparare la serratura. In caso contrario, sarà corresponsabile del furto per il fatto di aver agevolato l’intrusione dei ladri nell’edificio.

Altra circostanza è quella in cui vi siano ponteggi privi di sistemi di allarme. L’ordinanza oggetto della sentenza in commento si occupa proprio di questo caso specifico.

Chi è responsabile in questo caso, la ditta edile o il condominio?

Entrambi, secondo gli Ermellini. Alla ditta potrebbe essere contestata, ad esempio, l’omessa adozione delle cautele necessarie per impedire l’uso anomalo dei ponteggi.

Contestualmente, il condominio, nella persona dell’amministratore, potrebbe essere ritenuto responsabile per aver esonerato la ditta dalla installazione di un sistema di allarme collegato ai ponteggi.

Pertanto, il condominio poi potrebbe essere considerato responsabile anche per aver scelto un appaltatore inadeguato per l’esecuzione dell’opera.

O, infine, ci sarebbe responsabilità se l’amministratore abbia omesso di sorvegliare l’operato dell’impresa appaltatrice.

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