Giusto processo: l’equo indennizzo dipende dal valore del giudizio presupposto, perciò non si ha diritto ad alcun risarcimento se il pregiudizio non supera una certa soglia di gravità
La vicenda
Nel 2015 il TAR sezione staccata di Catania, con proprio decreto aveva rigettato la domanda di equa riparazione proposta in relazione al giudizio presupposto promosso dai medesimi ricorrenti nell’anno 1996 e definito nel 2014, per mancato superamento della soglia di gravità minima.
La posta in gioco nel giudizio presupposto, era stata considerata “oltremodo modesta” (si trattava della corresponsione degli interessi e delle rivalutazioni sulle somme pretese a titolo di compenso incentivante per l’anno scolastico 1994/1995), al di sotto della quale il pregiudizio derivante dalla violazione del diritto (alla ragionevole durata del giudizio) non poteva certo ritenersi significativo e dunque, non indennizzabile.
Dopo la pronuncia della Corte d’appello, la vicenda è giunta sino ai giudici della Cassazione i quali hanno confermato il decisum della corte di merito.
L’equo indennizzo e soglie minime di gravità
In base al principio del minimis non curat praetor recepito dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (con sentenza del 6 marzo 2012, Gagliano Giorgi c. Italia), non è indennizzabile la violazione che non raggiunga una soglia minima di gravità.
Intanto, può presumersi come normale l’afflizione derivante dalla durata di un processo, in quanto il pregiudizio sofferto raggiunga nel caso concreto una soglia minima di gravità, al di sotto della quale il patema non è più oggettivabile e meritevole di tutela.
Per quanto concettualmente distinguibili, presunzione di danno e gravità in concreto della violazione, incrociano il medesimo ambito di apprezzamento, atteso che presumere il primo ha senso logico soltanto se si sopprime la rilevanza della seconda e viceversa.
L’esistenza di una soglia minima di gravità al di sotto della quale il danno non è indennizzabile può apprezzarsi sotto un duplice profilo, quello della violazione e quello delle sue conseguenze.
Pertanto, dall’ambito di tutela della L. n. 89 del 2001, vanno espunte sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative; sia quelle di maggior estensione temporale ma riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi (Cass. n. 633 del 2014).
Ebbene, la Corte d’appello aveva fatto corretta applicazione dei principi poc’anzi enunciati, escludendo, in buona sostanza, qualsivoglia reale pregiudizio a danno dei ricorrenti, data la scarsissima rilevanza della posta in gioco nel relativo al giudizio presupposto.
Si trattava di una valutazione conforme agli orientamenti espressi dalla Suprema Corte che, in più occasione ha negato l’equo indennizzo laddove il processo presupposto aveva ad oggetto pretese di entità davvero minima, sempre inferiore a Euro 500,00.
La redazione giuridica
Leggi anche:
ABUSI SESSUALI SU ALUNNE: IL MIUR CHIEDE L’ESTROMISSIONE DAL PROCESSO





