Infortunio in itinere provoca al lavoratore gonalgia al ginocchio destro e successivo intervento chirurgico di artroscopia e sinovectomia (Tribunale di Massa, Sezione Lavoro, Sentenza n. 42/2021 del 15/03/2021- RG n. 677/2018)

Il lavoratore cita in giudizio l’Inail al fine di fare accertare e dichiarare la sussistenza di un maggior grado di postumi invalidanti, rispetto a quelli riconosciuti dall’Inail nella fase amministrativa, limitati al solo riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea assoluta dal 12 ottobre dell’anno 2015 sino al 1 febbraio del 2016 e con postumi invalidanti permanenti non superiori al 17%, in ordine all’infortunio sul lavoro in itinere patito dal medesimo il giorno 12 ottobre 2015, quando mentre percorreva, a bordo dell’automezzo aziendale, l’Autostrada A12 in direzione Genova, veniva coinvolto in un sinistro stradale, a seguito del quale, riportava lesioni fisiche i cui effetti, si protraevano ben oltre la dichiarata guarigione. In particolare, deduce che a seguito dell’infortunio in itinere subiva un intervento chirurgico di gonalgia al ginocchio destro, l’arto maggiormente interessato dall’incidente.

Si costituisce in giudizio l’Inail contestando le avverse pretese e la causa viene istruita attraverso acquisizione documentale e CTU Medico-Legale.

Depositata la CTU, il Tribunale osserva che dalle conclusioni rassegnate dal CTU soprattutto in fase di chiarimenti, e dall’esame della documentazione medica prodotta, risulta evidente che il ricorrente fu vittima il12 ottobre 2015 di un infortunio in itinere, già riconosciuto in sede amministrativa dall’Inail per un periodo di inabilità temporanea assoluta compreso tra il 12 ottobre dell’anno 2015 ed il 1 febbraio dell’anno 2016 con una percentuale di inabilità permanente del 17%.

Oltre a ciò, il lavoratore infortunato, ha subito, sempre a causa dell’infortunio per cui è causa, un intervento chirurgico di artroscopia, sinovectomia al ginocchio destro, che è da ritenersi in stretta correlazione causale con l’evento.

A causa di tale intervento, il lavoratore ha maturato un ulteriore periodo di invalidità temporanea assoluta tra il 14 marzo ed il 2 maggio 2018, senza ulteriori postumi invalidanti permanenti.

Il Giudice condivide appieno le valutazioni del CTU in quanto risultano ispirate a criteri logici e al rispetto di rigorosi canoni medico – scientifici e ad una obiettiva valutazione delle condizioni di lavoro del ricorrente, con particolare riferimento al sinistro automobilistico in cui egli rimase coinvolto.

In accoglimento parziale del ricorso del lavoratore, l’Inail deve costituire, liquidare e corrispondere al lavoratore infortunato la relativa indennità per l’ulteriore periodo di inabilità temporanea assoluta subito, nei termini accertati dal CTU, a causa dell’intervento chirurgico suddetto da ritenere correlato, all’incidente in itinere sul lavoro descritto nella misura normativamente prevista e con tutti gli accessori di legge a decorrere dal ricostruito ed accertato giorno di guarigione (2 maggio 2018) sino a quello del saldo effettivo.

Il parziale accoglimento della domanda giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio, mentre quelle inerenti la CTU Medico-Legale vengono poste a integrale carico dell’Inail.

In conclusione:

Il Tribunale di Massa, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che, a cagione dell’infortunio sul lavoro in itinere, già riconosciuto in sede amministrativa dall’Inail per un periodo di inabilità temporanea assoluta compreso tra il 12 ottobre 2015 ed il 1 febbraio 2016 con una percentuale di postumi permanenti del 17%, ha subito invece, a causa di un intervento chirurgico di artroscopia, sinovectomia al ginocchio destro, un ulteriore periodo di invalidità temporanea assoluta tra il 14 marzo ed il 2 maggio 2018, senza incremento dei postumi invalidanti permanenti .

Per l’effetto, condanna l’Inail a costituire, liquidare e corrispondere a favore del lavoratore la relativa indennità per l’ulteriore periodo di inabilità temporanea assoluta subito a causa dell’incidente sul lavoro a decorrere dal ricostruito ed accertato giorno di guarigione (2 maggio dell’anno 2018) sino a quello del saldo effettivo.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio, ad eccezione di quelle inerenti la CTU medico-legale che pone definitivamente a carico dell’Istituto convenuto.

Avv. Emanuela Foligno

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