Il Ctu di secondo grado non aveva riconosciuto la patologia del lavoratore (gonartrosi bilaterale delle ginocchia) come malattia tabellata

Con l’ordinanza n. 32161/2021, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un piastrellista che si era visto respingere, in sede di merito, la domanda per l’accertamento dell’origine professionale della patologia sofferta (artrosi e gonartrosi bilaterale delle ginocchia). Il giudice dell’appello aveva osservato che i consulenti nominati nei due gradi di giudizio avevano manifestato perplessità circa la esistenza di un nesso causale tra l’attività svolta — unica rilevante sotto il profilo causale — e la patologia, tenuto conto della anamnesi e della documentazione offerta in causa. Non vertendosi in materia di malattia tabellata, era onere della parte privata fornire prova dell’esposizione a rischio (svolgimento dell’ attività di piastrellista) che aveva concorso a determinare, aggravare o accelerare l’evoluzione della patologia, di genesi extralavorativa (costituzionale, posturale e da sovraccarico). Detto onere non era stato assolto, atteso che — a fronte di prove orali generiche in relazione alla effettiva incidenza della attività di piastrellista rispetto alla generica attività di operaio edile e carenti in ordine alla fonte di conoscenza per i testi delle circostanze da loro confermate — i documenti prodotti davano atto che il lavoratore aveva ricevuto soltanto due commesse come piastrellista, in un unico contesto temporale. Tali circostanze non consentivano di affermare che l’attività di piastrellista fosse stata svolta con quel minimo di ricorrenza e continuità tale da rappresentare una obiettiva esposizione a rischio lavorativo.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente lamentava, tra gli altri motivi, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ovvero la natura della malattia sofferta (gonartrosi bilaterale alle ginocchia), che il ctu del primo grado aveva riconosciuto come malattia tabellata, diversamente dal giudice dell’appello.

Gli Ermellini, nel respingere la doglianza, hanno sottolineato, in relazione all’applicazione delle tabelle dell’INAIL, che “le tabelle allegate al DM 9 aprile 2008 (emesso ai sensi dell’articolo 10,comma tre, D. Lgs. nr. 38/2000) integrano il precetto legale di cui all’articolo 3 del TU approvato con DPR nr. 1124/1965”. La affermazione del giudice dell’appello secondo cui la malattia da cui il ricorrente era affetto non è prevista in tabella, non era contestabile contrapponendo ad essa la valutazione diversa che sarebbe stata operata dal ctu del primo grado.

La redazione giuridica

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