Accolto il ricorso degli eredi di un artigiano che chiedevano la copertura assicurativa per l’infortunio mortale occorso al loro congiunto durante un sopralluogo in un cantiere edile

Aveva agito in giudizio, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui tre figli, al fine di vedersi riconoscere la copertura assicurativa Inail, connessa all’infortunio mortale occorso al proprio congiunto, artigiano muratore, deceduto a causa della caduta da una scala. I Giudici del merito avevano respinto la domanda. La Corte territoriale, in particolare, aveva accertato che il contesto in cui si era verificato l’incidente era quello di un sopralluogo in un cantiere in compagnia di un altro artigiano, a cui il primo intendeva subappaltare i lavori d’intonacatura degli immobili.

Il Giudice di secondo grado, confermando la sentenza del Tribunale, aveva quindi rigettato la domanda di riconoscimento della tutela antinfortunistica proposta dagli eredi, asserendo che l’incidente occorso al loro congiunto non si era verificato in occasione del lavoro, in quanto al momento del tragico accadimento, questi non stava svolgendo le mansioni manuali di muratore o attività che, per quanto accessorie, potessero dirsi immediatamente e/o strumentalmente connesse alle prime; aveva, di contro, ritenuto che l’infortunio fosse riconducibile piuttosto allo svolgimento di funzioni organizzative ed amministrative, tipiche della conduzione di un’attività economica aziendale, tali da non poter essere ricondotte alla nozione di “occasione di lavoro” richiamata dal Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. n. 1124 del 1965).

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, l’attrice deduceva “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: Artt. 1-2-4 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 – Nozione di occasione di lavoro”; contestava, in particolare, l’erronea applicazione della nozione di attività svolta in occasione di lavoro al caso in esame da parte della Corte territoriale dolendosi, segnatamente, della interpretazione, estremamente limitativa, del nesso esistente tra la causa immediata del sinistro e l’infortunio mortale.

La causa era stata rimessa alla Quarta Sezione con ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione (Cass. n. 13944 del 2019) sul presupposto della possibile valenza nomofilattica della questione di diritto prospettata; il provvedimento richiamato chiedeva di valutare se il decesso del lavoratore, avvenuto durante le trattative con un artigiano terzo ai fini della conclusione di un contratto di subappalto di una parte dell’opera commissionata, dovesse implicare l’esclusione della tutela antinfortunistica sul presupposto che l’infortunio fosse riconducibile a compiti di natura organizzativa e/o amministrativa, ovvero se non potesse di contro ritenersi che, all’interno di una siffatta dinamica, il sopralluogo svolto per illustrare al subappaltatore la prestazione per la realizzazione di finalità legate allo svolgimento dell’opera, non dovesse piuttosto far ritenere il tragico evento compiutosi nel contesto dello svolgimento di un’attività comunque connessa alla prestazione affidata all’appaltatore principale.

I Giudici Ermellini, con l’ordinanza n. 32257/2021 hanno ritenuto di accogliere il motivo del ricorso.

Dal Palazzaccio hanno chiarito che è pacificamente acquisito, anche nella dottrina più risalente, che con l’utilizzo della formula “in occasione di lavoro”, diversa da quella secondo cui, ai medesimi fini di tutela previdenziale, la malattia professionale deve essere stata causata dal lavoro (“a causa del lavoro”), “il legame che dà diritto alle prestazioni derivanti da infortunio non debba ritenersi rigidamente subordinato al verificarsi di un evento strettamente determinato dallo svolgimento della prestazione”.

L’orientamento giurisprudenziale consolidato ha valorizzato un approccio interpretativo per il quale, per darsi luogo alla tutela antinfortunistica, è sufficiente che sussista un nesso causale anche solo indiretto fra l’accaduto e la prestazione lavorativa, precisando che l’occasione di lavoro si determina ogni qual volta lo svolgimento di un’attività lavorativa abbia esposto il soggetto protetto al rischio del verificarsi dell’evento lesivo; la ratio che ha orientato la giurisprudenza di legittimità nell’apporto costruttivo all’evoluzione della formula “occasione di lavoro” prescelta dal legislatore, è che quest’ultimo abbia voluto conseguire finalità protettive per l’assicurato non già dal versante della prevenzione del rischio del verificarsi dell’evento lesivo, quanto, lungo il solco valoriale tracciato dall’art. 38 Cost., da quello della tutela della situazione di bisogno che da quel rischio consegue; la linea di tendenza indicata è puntualmente percorsa dalla più recente evoluzione giurisprudenziale anche con riguardo alle attività rese senza vincolo di subordinazione; ivi l’accertamento del nesso causale tra lavoro autonomo e infortunio è stato oggetto di valutazione in relazione alla natura dell’attività svolta dall’artigiano, ma anche al contesto in cui questa si espleta, col risultato di circoscrivere progressivamente, anche per tali attività, lo spazio di operatività del cd. rischio elettivo entro cui, come è noto, la tutela antinfortunistica non opera.

Nel caso in esame, l’occasione di lavoro che ha causato la morte dell’artigiano non poteva riconnettersi causalmente né con la natura dell’attività lavorativa svolta – sì come direttamente o strumentalmente connessa all’attività tipica, né con il coincidere del verificarsi dell’evento lesivo con la prestazione lavorativa (tanto risultava dall’istruttoria che aveva accertato che al momento dell’infortunio l’uomo, pur ancora vestito con abiti da lavoro, non stava tuttavia svolgendo nessuna attività)”; tuttavia, il lavoratore era deceduto nel corso di un sopralluogo nel cantiere ove lavorava, attività non solo non estranea al suo impegno lavorativo primario e ad esso, strettamente connessa ma che, per di più non avrebbe potuto svolgersi senza il necessario coinvolgimento della sua persona fisica; il rilievo che tale ultimo aspetto assumeva nella configurazione del contesto fattuale all’interno del quale si era verificato l’evento, portava ad escludere che l’attività che l’uomo stava svolgendo potesse essere meccanicamente assimilata all’esercizio di una qual si voglia funzione organizzativa e/o amministrativa da parte di chi è posto a capo dell’impresa; il compimento del sopralluogo per l’affidamento in subappalto a un terzo di una parte dell’opera, costituisce un’occasione di lavoro in senso tecnico, qualora, come nel caso in esame, abbia concretizzato un rischio tale da determinare quella situazione di bisogno cui è rivolto l’operare della tutela contro gli infortuni sul lavoro.

La redazione giuridica

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