Gravi lesioni al pedone investito dalla bicicletta elettrica

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L’incidente stradale si è verificato a Pesaro il 6 giugno 2014, quando un ciclista con una bicicletta elettrica a pedalata assistita ha investito l’attrice da dietro mentre si trovava a piedi nella zona pedonale, facendola cadere a terra e causandole gravi lesioni.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda accertando e dichiarando che il sinistro per cui era causa era imputabile alla responsabilità concorsuale e paritetica delle parti coinvolte conseguentemente. Di conseguenza, condannava il conducente della bicicletta a risarcire la vittima per metà delle somme stabilite, suddivise come segue: a) 26.942 euro per danno non patrimoniale; b) 1.506 euro per danno patrimoniale, oltre agli interessi legali a partire dalla data dei singoli pagamenti fino all’effettivo saldo; c) 7.254 euro oltre accessori per compensi professionali. Inoltre i giudici dichiaravano l’assicurazione del conducente tenuta alla manleva.

Il Giudice di primo grado dichiarava la responsabilità concorrente, poiché il ciclista non aveva adottato una condotta di guida prudente e attenta, tenendo conto delle circostanze di luogo e di tempo. Questo gli avrebbe consentito di attuare una manovra d’emergenza adeguata per evitare l’impatto con il pedone, nonostante il movimento di quest’ultimo. Inoltre, il ciclista non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per prevenire l’incidente. D’altra parte, il pedone era responsabile per non aver rispettato il principio di diligenza e prudenza verso gli altri utenti della strada. Infatti, nel suo spostamento verso destra, avrebbe dovuto prima verificare che la strada fosse libera alle sue spalle.

Il ricorso in Appello

La vittima presenta appello contestando il riconoscimento della sua responsabilità paritaria nell’incidente, ritenendolo basato su un’erronea valutazione degli elementi di prova, sia documentali (come il verbale di infrazione al codice della strada redatto dai Carabinieri di Pesaro nei confronti del conducente della bicicletta e le risultanze della consulenza tecnica di parte attrice) che orali (la testimonianza dell’unico testimone presente, la signora Pa.Pa.). Tali elementi, acquisiti durante il processo, nonché i principi giurisprudenziali in materia di scontro tra veicolo e pedone, se correttamente considerati, avrebbero dovuto portare il giudice a riconoscere la totale responsabilità del conducente della bicicletta, che ha investito l’appellante da dietro mentre questa camminava regolarmente al centro della sede stradale in area pedonale, nel momento in cui si era voltata sulla destra.

Il gravame è parzialmente fondato in punto di an debeatur (Corte appello Ancona, sez. II, 18/07/2024, n.113).

La statuizione di responsabilità paritaria, nella causazione del sinistro per cui è causa, del pedone non è corretta. Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo la Suprema Corte è granitica nel ritenere che “… l’applicazione del disposto di cui all‘art. 2054,1 comma, c.c., che pone a carico del conducente una presunzione juris tantum di colpa, possa escludersi qualora risulti provato che non vi era … alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti… Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza“.

Il comportamento del ciclista

Il sinistro si verificava in area pedonale, in orario (13.30 circa) per il quale non vigeva il divieto di transito da parte dei velocipedi. La bicicletta a pedalata assistita andava piano e la vittima effettuava, in modo del tutto imprevedibile, una deviazione alla propria destra proprio nel momento in cui vi si trovava a transitare, provenendo da dietro la bicicletta rendendo, pertanto, inevitabile l’impatto. Tuttavia, non è stato considerato che la prudenza richiesta al conducente del veicolo dev’essere commisurata e adeguata alle circostanze del caso concreto.

Il conducente della bicicletta, trovandosi appunto in area pedonale, avrebbero dovuto tenere un comportamento di guida maggiormente accorto e prudente nell’avvicinamento da tergo al pedone sulla considerazione che una deviazione di traiettoria di un pedone, all’interno di area pedonale non soggetta a transito automobilistico, è circostanza più che prevedibile nonché, nel caso concreto, anche perfettamente avvistabile, come pure prevedibile è il fatto che il pedone, precedendo la bicicletta del convenuto, non avesse avuto la possibilità di avvistarla prima di deviare la propria traiettoria sulla destra.

L’impatto tra bicicletta elettrica e pedone

Oltre a ciò, i Giudici di secondo grado considerano che il fatto stesso che l’impatto tra la bicicletta ed il pedone si verificò al solo volgersi e fare un passo verso la propria destra da parte di quest’ultimo, suffraga la tesi che il ciclista stesse passando, imprudentemente, più prossimo alla posizione, ante deviazione, del pedone (centro strada) dato che un passo, per comune esperienza, non misura ampiezza superiore a un metro, mettendosi, così, in condizione di non poter nemmeno effettuare una frenata o altra manovra di emergenza, che, infatti, non risulta essere stata attuata, atta ad evitare la collisione.

Alla luce di quanto sopra viene riformato l’addebito di concorrente, paritaria, responsabilità, per quanto accaduto, in capo al pedone e la esclusiva responsabilità dell’evento viene riconosciuta in capo al ciclista, la cui condotta di guida non è stata regolata sulla base delle circostanze specifiche del caso concreto ed è stata posta in essere in violazione di quanto disposto dall’art. 141 C.d.S. commi 1, 2 e 3.

Avv. Emanuela Foligno

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