La donna chiamava in causa il Medico e la Casa di Cura per i danni subiti in occasione degli interventi chirurgici il primo volto alla riduzione del seno e il secondo a risolvere una complicanza avvenuta dopo la prima operazione.
I fatti
La donna afferma che all’inizio del 2011 si recava a visita dal chirurgo plastico convenuto per valutare la possibilità di intervenire chirurgicamente per migliorare l’estetica dei propri seni e lo specialista consigliava un intervento di riduzione del seno, con inserimento di protesi.
Il 22 marzo 2011 si era sottoposta all’intervento di riduzione del seno suggeritole che veniva eseguito dallo stesso specialista presso la Casa di Cura Villa Ig. e il giorno successivo era stata dimessa ed aveva corrisposto al chirurgo plastico un compenso di 3.500 euro.
Successivamente la donna notava cicatrici con evidente maggiore ritrazione del seno sinistro e altre problematiche e che i successivi accertamenti clinici facevano emergere una dislocazione della protesi sinistra. Per tale ragione il medesimo chirurgo consigliava un secondo intervento al quale si sottoponeva il 6 maggio 2015 presso altra struttura (Istituto Pa. di Marina Palmense), che veniva eseguito dallo stesso specialista, al quale versava l’ulteriore compenso di 829,60 euro, oltre un compenso per la prestazione anastesiologica.
Anche il secondo intervento non fu risolutivo, né sotto il profilo estetico, né sotto il profilo funzionale. Intrapreso ATP, il CTU riconosceva la piena responsabilità dello specialista.
La vicenda giudiziaria
Instaurato il giudizio di merito, veniva istruita un’altra CTU e il Tribunale di Macerata:
- 1) condannava il chirurgo plastico e la Casa di Cura, in solido con il primo, al pagamento in favore dell’attrice della somma di 15.842,32 euro a titolo di risarcimento del danno, comprensivo di personalizzazione del 20%.
- 2) Condannava il chirurgo a restituire all’attrice la somma di 4.329,60 euro.
Nello specifico, per quanto riguardava la ripartizione di responsabilità nei rapporti tra le parti convenute, attesa la totale estraneità della Casa di Cura in relazione all’esecuzione del secondo intervento del maggio 2015, e considerato che all’esito della espletata CTU era emerso che solo 1/3 dei postumi dannosi residuati in capo all’attrice era causalmente riconducibile al primo intervento di riduzione del seno del marzo 2011, la responsabilità solidale della clinica con lo specialista doveva essere affermata solamente sino alla concorrenza di 5.280,77 euro. Secondo il Tribunale, essendo l’erronea esecuzione dell’intervento e i danni conseguiti interamente riconducibili alla condotta colposa del chirurgo, e non essendo quindi ravvisabili profili di colpa direttamente riconducibili alla struttura e all’organizzazione della Casa di Cura, veniva accolta la manleva di quest’ultima nei confronti del primo.
Lo specialista impugna la decisione in appello.
Il ricorso in Appello
Lamenta che “il primo Giudice non avrebbe posto a fondamento della decisione i fatti non contestati dalla Assicuratrice Milanese Spa, e cioè che il contratto è stato stipulato il 4/10/2014 ed è stato disdettato dalla Assicuratrice al 4/10/2017. Se ne avesse tenuto conto il Giudice avrebbe dovuto concludere che la richiesta risarcitoria formulata per la prima volta solo nel corso dell’anno 2016 è stata formulata durante il periodo di validità del contratto dal quale l’Assicuratrice è poi receduta in data 4/01/2017, per cui questa avrebbe dovuto comunque manlevare e tenere integralmente indenne.
L’assicurazione, dal canto suo, deduce che lo specialista non ha mai comunicato la richiesta risarcitoria della paziente nel 2016, né che abbia denunciato un sinistro avente ad oggetto i medesimi fatti di causa.
La doglianza non è fondata e l’appello viene respinto (Corte appello Ancona, sez. I, 19/07/2024, n.1142).
È prodotta agli atti di causa solo la polizza di assicurazione con Assicuratrice Milanese s.p.a. riferita al periodo indicato nella sentenza impugnata, cioè dal 4 ottobre 2014 al 4 ottobre 2015 e l’assicurazione – nell’eccepirne l’inoperatività – ha sempre fatto riferimento esclusivamente a detta polizza ed a detta scadenza, mentre l’affermazione secondo cui vi sarebbe stato un recesso della compagnia in data 4 ottobre 2017 è dell’appellato stesso (non dimostrata da alcun documento) ed è rispetto a tale sua affermazione che sostiene l’esistenza della non contestazione da parte dell’assicurazione.
La polizza assicurativa del medico
Inoltre la polizza risulta emessa senza tacito rinnovo sicché, in coerenza con le condizioni di contratto, è cessata automaticamente alla sua scadenza.
Quindi, era onere dello specialista dimostrare di aver rinnovato la polizza in conformità alla previsione di cui all’art. 3 del contratto che fa dipendere l’operatività della polizza dal pagamento del premio annuale o della rata semestrale, se convenuta, in assenza del quale l’assicurazione resta comunque sospesa.
A diverse conclusioni non si perviene neppure considerando le varie mail intercorse tra il medico, in persona del suo Legale, e la liquidatrice dell’assicurazione tra il 12/05/2017, 16/05/2017, 26/05/2017, 5/06/2017 e 21/06/2017 visto che, pur dovendo riconoscersi la singolarità della condotta di un liquidatore che istruisce il sinistro portato a sua conoscenza (circostanza indubbia, in base al tenore delle mail) senza porsi il problema della vigenza del contratto di assicurazione, il rinnovo del contratto di assicurazione non può essere provato per presunzioni; infatti, le condizioni contrattuali ne ancorano la decorrenza al pagamento del premio, circostanza della cui prova era onerato l’appellante.
La Corte d’Appello di Ancona rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Avv. Emanuela Foligno






