Cure non adeguate nel villaggio turistico, c’è responsabilità del tour operator?

0
carenze-cure-villaggio-turistico-tour-operator

Viene chiamata a giudizio il tour operator venditore del pacchetto vacanze lamentando la assoluta assenza di cure e di organizzazione patita a fronte di una incessante emorragia vaginale protrattasi per oltre 4 giorni nel corso della vacanza in Africa.

I fatti

La famiglia composta dai coniugi e dai 2 figli acquistava un pacchetto vacanza di 8 giorni in Africa per il periodo dal 3/1/2017 al 11/1/2017 al costo di 7.700 euro.

Il 7 gennaio 2017, durante una gita in barca, l’attrice iniziava ad accusare emorragia di sangue vaginale e rientrava al villaggio mettendosi a riposo.

Non cessando l’emorragia, il giorno dopo contattava il proprio ginecologo in Italia che consigliava l’assunzione di un anti emorragico denominato A.F. Riferito ciò all’assistente clienti della reception del villaggio, veniva inviato dopo circa 2 ore un Medico locale che somministrava, invece, un medicinale con iniezione (progesterone) e prescriveva l’assunzione di una pillola per la sera (nerothesterone), assicurando che sarebbe tornato il mattino seguente per verificare l’evoluzione della situazione. La situazione non migliorava e per tutta la giornata veniva sollecitata la reception per il reperimento del farmaco anti emorragico A.F.

La situazione rimaneva immutata fino al 9 gennaio sera, quando il marito dell’attrice, dopo che l’assistente della reception riferiva l’assenza di farmacie e l’irreperibilità del medicinale prescritto dal ginecologo italiano, riferiva dell’accaduto a un tuttofare del villaggio che nel giro di poche ore reperiva il suddetto farmaco.

Il farmaco risolveva la situazione in poco tempo, alle ore 22.00 della stessa sera l’emorragia cessava. Da quel momento l’assistente del villaggio non si faceva più vedere, neppure per salutare i clienti alla partenza.

La vicenda giudiziaria

Dalla relazione di parte risulta che la donna si era trovata in uno stato di grave anemizzazione con tachicardia, cefalea, spossatezza e sindrome vertiginosa correndo serissimi rischi anche per la sua stessa sopravvivenza, al punto che – per come era stata gestita la situazione – se il marito non avesse avuto “la fortuna” di reperire il medicinale per mezzo di un ragazzo del luogo, forse non sarebbe giunta viva in Italia.

Gli attori, quindi, in giudizio hanno eccepito l’inadeguata assistenza ricevuta che aveva determinato un grave stato anemico e gravi conseguenze fisiche e psicologiche e evidenziavano come tali accadimenti costituissero senza dubbio un’ipotesi di vacanza rovinata.

Il Tribunale di Rimini rigetta la domanda ritenendola infondata, in quanto la situazione di fatto dedotta e lamentata non era sussumibile nell’alveo del danno da vacanza rovinata.

Secondo il Giudici di primo grado, le prestazioni incluse nel pacchetto turistico acquistato erano state tutte ampiamente offerte, ma il prolungarsi dell’evento emorragico non poteva essere addebitato al tour operator in quanto risultava pacificamente dimostrato che l’assistente del villaggio aveva correttamente svolto il proprio incarico reperendo un Medico locale. La decisione viene appellata.

Il ricorso in Appello

Secondo la danneggiata il Giudice di prime cure non avrebbe inquadrato la reale portata dei fatti di causa, nonostante le prove orali e documentali avessero provato come si fossero in realtà svolti i fatti e come gli attori vennero abbandonati al loro destino in presenza di una situazione che – se affrontata nel giusto modo – sarebbe stata immediatamente superata. E che, invece, per come è stata gestita dall’assistente del villaggio turistico, ha determinato gravi conseguenze e gravissimi rischi per la sopravvivenza stessa della donna rimasta in stato emorragico per 3 giorni consecutivi.
L’appello è fondato (Corte Appello Bologna sez. II, 11/07/2024, n.1503).

Innanzitutto, il Tribunale ha basato la propria decisione sull’unica testimonianza dubbia acquisita nel corso dell’istruttoria (quella del responsabile clienti), omettendo completamente di citare e valutare le deposizioni di almeno due testimoni (turisti presenti nel villaggio) palesemente indifferenti.

Uno dei turisti presenti nel villaggio e presente ai fatti ha espressamente confermato che il marito dell’attrice continuava a chiedere alla assistente del villaggio di reperire il medicinale anti emorragico prescritto dal ginecologo italiano e chiedeva informazioni circa la presenza di farmacie ove poterlo reperire, essendo disposto anche a recarsi personalmente ad acquistarlo. Ha riferito anche che l’assistente rispondeva che non vi erano farmacie in loco, e che neppure era possibile reperire diversamente il medicinale in questione; che la donna chiedeva di fare rientro in Italia anticipatamente e di essere visitata in un ospedale; che aveva personalmente sentito l’assistente pronunciare le seguenti parole “Lascia perdere; non si può andare in ospedale in Africa, non sono in grado di curarti”, confermando, altresì, che la medesima assistente ritenne non opportuno chiamare un’ambulanza. Analogamente, un’altra turista del villaggio ha confermato le stesse circostanze in quanto presente ai fatti.

La risarcibilità del danno non patrimoniale da vacanza rovinata

Queste circostanze, invece dirimenti, non sono state valutate dal primo Giudice. La Suprema Corte, ha più volte affermato che tra i pregiudizi risarcibili è compreso anche il danno di natura non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., categoria ampia ed unitaria che include la lesione di interessi inerenti alla persona, poiché l’espressione “danni alla persona”, contenuta nell’art. 44 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del Turismo), deve infatti, essere interpretata come omnicomprensiva di tutti i danni di carattere non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., ivi compresi i danni morali da vacanza rovinata (Cass. n. 5271/2023).

La risarcibilità del danno non patrimoniale da vacanza rovinata è stata da tempo riconosciuta dalla Giurisprudenza, in quanto prevista dalla legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. Ciò posto, le circostanze pacifiche e quelle accertate in corso di causa, depongono inequivocabilmente per una palese inadempienza da parte del tour operator nella gestione dell’emergenza sanitaria venutasi a creare.

È del tutto mancato l’obbligo di prestare assistenza da parte dell’organizzatore.

Viene sottolineato dai Giudici di appello che un tour operator che organizza un viaggio in un Paese straniero, soprattutto quando si tratti di Paesi con gravi carenze strutturali, come l’Africa, deve necessariamente predisporre dei contatti con una struttura medica in grado di garantire delle cure adeguate ai turisti, non potendosi in alcun modo ritenere straordinario od eccezionale un malore, un incidente o un qualsiasi bisogno di cure mediche da parte dei turisti.

La contraddittorietà del comportamento tenuto dall’assistente del villaggio che riferisce che non c’erano farmacie né cliniche nei pressi del villaggio, mentre, poi, si appurava che ne esistevano almeno due di buon livello, a cui i coniugi avrebbero potuto rivolgersi, non necessita di commenti.

Il tour operator che gestiva la vacanza aveva l’onere di fare tutto il possibile per trovare il farmaco antiemorragico prescritto dal ginecologo dell’attrice, farmaco che poteva agevolmente procurarsi, a differenza degli attori che, come tutti i turisti, conoscevano solo il villaggio e non erano in grado di muoversi al di fuori dello stesso.

È del tutto mancato l’obbligo di prestare assistenza da parte dell’organizzatore.

Il danno risarcibile viene quantificato, equitativamente, nella misura del 50% del prezzo pagato dalla famiglia per il pacchetto vacanze acquistato, pari a 3.500 euro, inoltre il tour operator viene condannato a corrispondere le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui