I genitori deducono la negligente esecuzione dell’ecografia prenatale per la nascita del loro bambino malformato: entrambi i Giudici di merito escludono la responsabilità dell’ecografista per scarse possibilità di diagnosticare le anomalie nel secondo trimestre di gravidanza (Cassazione civile, sez. III, 07/10/2024, n.26211).
Il caso
La coppia cita in giudizio l’Università Cattolica Del Sacro Cuore e il medico ecografista per la negligente esecuzione di accertamenti ecografici prenatali che non avevano consentito alla madre di esercitare il diritto all’autodeterminazione con riferimento alle gravi malformazioni del neonato.
In particolare, deducono:
- il 28/05/2003 la paziente si sottoponeva ad accertamenti e l’ecografia eseguita dal convenuto documentava “biometria fetale nella norma”. Che alla ventunesima settimana, si sottoponeva alla ecografia morfologica che documentava, a firma sempre del medesimo convenuto “biometria fetale nei limiti medio inferiori della norma”.
- il 22/09/2003 l’ecografia eseguita mostrava “alterazione patologica del liquido amniotico” e si procedeva d’urgenza al parto cesareo. Subito furono evidenti le gravi malformazioni del neonato (sindrome di Vacterl, mano torta congenita e deficit della flessione del gomito sinistro, oltre a ritardo mentale) e ciò aveva modificato lo stile di vita dei genitori, dovendosi dedicare al figlio bisognoso di continue cure, oltre a patire una intensa sofferenza, che aveva condotto all’insorgenza di patologie psichiatriche.
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale aveva escluso la responsabilità del medico convenuto in relazione alla dedotta omessa diagnosi negli accertamenti ecografici delle anomalie relative al braccio, alla mano e all’esofago sulla base di due elementi:
- l’operato del medico era stato conforme alle linee guida vigenti.
- Vi erano scarse possibilità di diagnosticare le predette anomalie nel secondo semestre di gravidanza. Ciò trovava conferma nella CTU espletata che aveva concluso per l’assenza e negligenza e imperizia nell’operato del medico.
Il Tribunale escludeva, infine, la violazione del diritto all’autodeterminazione della gestante in quanto gli attori non avevano provato la volontà di determinarsi all’interruzione della gravidanza, se avessero saputo delle malformazioni del feto.
La Corte d’Appello, dispone il rinnovo della CTU e conferma la sentenza di prime cure e la coppia si rivolge alla Corte di Cassazione contestando, in sintesi, la CTU del secondo grado. Tuttavia tutte le censure vengono dichiarate inammissibili.
L’intervento della Cassazione
I ricorrenti fanno riferimento alle CTU, di primo e secondo grado, senza riportarne il contenuto, ma soltanto degli stralci e senza indicare il contenuto delle linee guida vigenti all’epoca del fatto, il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando, nel quadro processuale, tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la decisività del fatto stesso. Ad ogni modo, ciò che in realtà viene sollecitato è un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d’Appello.
Parte ricorrente non si confronta con la ratio della sentenza che ha disatteso, come il primo Giudice, i rilievi critici inerenti “la assenza di documentazione iconografica”, la violazione delle “Linee Guida” che imponevano “la visualizzazione di cui in atti non vi è riscontro” e “la omessa refertazione dei denunziati limiti tecnici” che “avrebbero dovuto portare la Corte a definire il giudizio con una pronuncia di responsabilità” del medico che aveva effettuato l’ecografia per le sue inadempienze e omissioni.
La Consulenza Tecnica
Ebbene, la Corte d’Appello ha dato conto specificatamente di quanto rilevato dalla seconda CTU, secondo cui “per quanto emerso dai referti delle ecografie effettuati nel caso in esame, i valori biometrici erano stati studiati in accordo con quanto previsto dalle Linee guida all’epoca vigenti che non prevedevano l’obbligatorietà della rappresentazione iconografica”.
La stessa consulenza ha chiaramente evidenziato i limiti della metodica che hanno reso “impossibile la visualizzazione della mancanza del radio, in presenza di un unico osso dell’avambraccio, nonché dell’atresia esofagea con fistola, difficilmente diagnosticabile in presenza. Invero, numerose patologie fetali non sempre possono essere riconosciute con un esame ecografico che risente ed è influenzato da numerosi fattori quali: l’epoca della gestazione, la diversa tempistica dell’organogenesi fetale atteso che una malformazione può avere una comparsa tardiva, l’esperienza dell’operatore, lo spessore della parete addominale della gestante, la posizione sfavorevole del feto, le anomalie di quantità del liquido amniotico” e ha concluso che non vi fossero elementi per dubitare della dovuta preparazione o diligenza dell’ecografista.
In definitiva, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno






