Guida in stato di ebbrezza e rito abbreviato, non contestabile il mancato avviso al difensore

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In tema di guida in stato di ebbrezza, la scelta del rito abbreviato preclude la possibilità di contestare la nullità del prelievo ematico effettuato senza l’avviso al difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p.

La quarta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza depositata il 20 febbraio 2026, è tornata a occuparsi della gerarchia delle invalidità processuali in materia di accertamenti del tasso alcolemico. Il caso riguardava un conducente condannato per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, art. 186 C.d.S. (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 6866 del 20 febbraio 2026).

Guida in stato di ebbrezza e rito abbreviato, il nodo del mancato avviso al difensore

Il ricorrente aveva lamentato la violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., poiché gli esami ematici svolti presso la struttura ospedaliera (su richiesta della polizia giudiziaria) erano stati effettuati senza il previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Tale omissione, secondo la difesa, avrebbe dovuto comportare la nullità assoluta della sentenza di condanna.

Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile, applicando un principio giurisprudenziale ormai consolidato che distingue tra il tipo di nullità e il momento della sua deduzione. La violazione dell’obbligo di avviso integra una nullità di ordine generale a regime intermedio. Per sua natura, tale nullità deve essere eccepita entro termini rigorosi (fino alla deliberazione della sentenza di primo grado).

Tuttavia, interviene un limite insuperabile legato ai riti speciali: se l’imputato sceglie di procedere con il rito abbreviato (spesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna), tale scelta opera come una vera e propria sanatoria. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 438 e 464 c.p.p., la richiesta di giudizio abbreviato comporta l’accettazione degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero nello stato in cui si trovano, precludendo ogni eccezione sulle nullità a regime intermedio non precedentemente dedotte.

Diniego delle attenuanti generiche e precedenti penali

La Corte ha, inoltre, confermato il rigetto delle circostanze attenuanti generiche (Art. 62-bis c.p.). La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello ineccepibile laddove ha valorizzato: la gravità della violazione (il tasso alcolemico rientrava nella fascia più alta, lett. C); la recidiva: la presenza di plurimi precedenti penali, anche specifici, denota una capacità a delinquere che neutralizza il beneficio delle generiche, nonostante il buon comportamento processuale dell’imputato.

Conclusioni: il rischio dell’inammissibilità

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile non solo per infondatezza, ma per manifesta contrarietà ai principi di diritto consolidati. Ciò ha comportato, oltre alle spese processuali, la condanna del ricorrente al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, secondo il principio della colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.

Avv. Sabrina Caporale

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