Guida sotto l’effetto di alcol, nessuna attenuante per l’incidente

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Guida sotto l’effetto di alcol

È stata negata l’attenuante del risarcimento del danno al responsabile dell’incidente stradale provocato mentre era alla guida di un veicolo, sotto l’effetto di alcol

La vicenda

Confermata anche in appello la sentenza di condanna a carico dell’imputato per aver condotto l’autovettura, non di sua proprietà, in stato di ebbrezza (tasso alcolico accertato di 2,14 gr. per litro), con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale con feriti.

La Corte di merito, confermando la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, aveva ritenuto la responsabilità penale dell’imputato che, a causa della condotta di guida e dell’elevata concentrazione di alcool superiore a 1,5 g/l, risultante dalla certificazione medica di laboratorio dell’ospedale dove era stato ricoverato a seguito delle lesioni riportate, aveva provocato un incidente stradale in senso tecnico in quanto, mentre percorreva la strada con due corsie, senso unico, collideva contro un pilone del cavalcavia ferroviario, sito nella delimitazione tra le due carreggiate; a qual punto, invadeva la carreggiata opposta e andava a collidere con un’altra autovettura che procedeva in senso opposto di marcia.

Interveniva sul posto l’autoambulanza che lo portava in ospedale dove veniva sottoposto a cure e a controlli ematici nell’ambito del protocollo terapeutico.

La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Col primo motivo, il ricorrente lamentava la violazione di legge in quanto l’accertamento ematico effettuato in occasione del sinistro era inutilizzabile, non essendo stato possibile verificare quando il consenso era stato prestato e il rispetto delle garanzie richieste. E comunque, era certo che l’imputato non avesse ricevuto l’avviso di farsi assistere dal difensore di fiducia.

La Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 39736/2019) ha rigettato il ricorso perché inammissibile, in quanto volto ad ottenere una riconsiderazione alternativa degli elementi di prova da parte della Corte di legittimità con i medesimi motivi già prospettati in appello.

Anche nel merito il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente, coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 5, (Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017; Sez. 4 n. 21390 del 10.1.2019).

Peraltro, sul punto, l’eccezione non era stata mai proposta nel giudizio di primo grado, né risultava nei motivi di appello; ma era stata introdotta per la prima volta solo in sede di motivi aggiunti.

L’ attenuante del risarcimento del danno

È stato, invece, dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante per avvenuto risarcimento del danno (art. 62 c.p., n. 6), posto che tale rilievo era stato dedotto, anche in appello, in maniera generica e del tutto aspecifica, senza documentare di aver risarcito integralmente i danni provocati.

D’altro canto la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che, se è vero che la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti, nondimeno assumono rilievo, ai fini dell’invocata attenuante ex art. 62 c.p., n. 6, i soli danni che costituiscono effetti normali dell’illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (cfr. Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016), per tale dovendosi intendere la sequenza costante dello stato di cose posto in essere dal soggetto attivo.

L’oggetto giuridico della contravvenzione prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, non va individuato nel patrimonio dei soggetti coinvolti nell’incidente, bensì nella tutela dell’incolumità pubblica messa a rischio dalla guida di un autoveicolo in stato di alterazione psicofisica.

Il rimprovero mosso dall’ordinamento nel reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente, è rivolto a colui che, versando in stato d’ebbrezza, si sia messo alla guida, così ponendo in essere una condizione di pericolo per la collettività; e il fatto che egli, in tali condizioni, abbia “provocato” un incidente appare qualificabile come la concretizzazione di quel rischio che aggrava intrinsecamente il disvalore del comportamento del conducente.

Ne deriva che il nesso meramente “occasionale” tra la causazione dell’incidente che ha provocato il danno e il reato oggetto di imputazione esclude che, nel caso di che trattasi, si possa parlare di risarcimento di un danno, rilevante ai fini dell’art. 62 c.p., comma 6, derivante da una relazione di “regolarità causale” con il reato oggetto di addebito (Sez 4, n. 31634 del 27.04.2018).

Correttamente, dunque, la corte territoriale aveva escluso la dedotta attenuante attesa la estraneità dei profili risarcitori alla struttura del reato e al bene giuridico protetto.

La redazione giuridica

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