L’innovativa e coraggiosa ordinanza del Tribunale di Catania depositata il 2 dicembre 2016 (giudice dott. Felice Lima), appare particolarmente interessante poiché pur applicando il principio della bigenitorialità, previsto dall’art. 337 c.c., si pone in netto contrasto con il costante orientamento giurisprudenziale che mostra di preferire la madre come collocataria dei figli minori.
Il Tribunale premette che la scelta del genitore collocatario è sempre molto difficile e dolorosa perché sancirà una delle inevitabili conseguenze della separazione: che il bambino conviverà con una maggiore tendenziale stabilità con uno soltanto dei genitori.
Il provvedimento in esame, attraverso un’articolata motivazione, dispone il collocamento del figlio minore presso il padre e l’obbligo per la madre di corrispondere l’assegno di mantenimento.
Il Tribunale di Catania è giunto a tale determinazione sulla scorta delle relazioni peritali, dei test somministrati e del comportamento processuale dai quali è emerso che entrambi i genitori erano idonei all’affido condiviso, ma che il padre è risultato essere una persona emotivamente più equilibrata, psicologicamente più solida e meglio orientata alla percezione della realtà e ai doveri nei confronti del figlio minore.
Il Giudice espone i principi ai quali si è ispirato per decidere il caso sottoposto al suo vaglio, sottolineando che vi è una “tendenza diffusa ” ad affrontare il tema dell’affidamento dei figli minori sulla base di un non confessato pregiudizio di fondo per il quale:

  • I figli piccoli sarebbero principalmente delle madri;
  • Ai padri verrebbe solo consentito di esercitare i loro diritti/doveri;
  • Il collocamento naturale dei figli dovrebbe essere presso la madre;
  • L’affidamento e/o il collocamento presso il padre dovrebbe ritenersi innaturale ed eccezionale e il provvedimento che lo dispone necessiterebbe di motivazioni particolari e straordinarie.

Ebbene, il Tribunale di Catania sostiene che lo stato del diritto e dei principi etici generalmente condivisi nel nostro paese è invece, al contrario, che i figli sono di entrambi i genitori che hanno uguali diritti e uguali doveri, che in mancanza di prove del contrario, entrambi i genitori si devono presumere idonei ad esercitare le loro responsabilità e a divenire affidatari e/o collocatari dei figli, che i provvedimenti che dispongono l’affidamento e/o il collocamento presso i padri non richiedono motivazioni ulteriori e diverse rispetto a quelli che dispongono l’affidamento e/o il collocamento dei figli presso le madri, che il mutamento delle condizioni di affidamento e/o collocamento dei figli dalla madre al padre e/o viceversa, non costituisce atto violento o innaturale e che il mutamento di affidamento e/o collocamento dei figli, quando non sia contrario a qualche circostanziale specifica esigenza di questo o di quel figlio, ha l’ulteriore vantaggio di aiutare i genitori ad acquisire consapevolezze che spesso risultano non avere.
Quindi, in base ai principi di diritto interno che equiparano i diritti ed i doveri dei genitori nei confronti dei figli, il Tribunale di Catania non ritiene corretto l’orientamento che prevede che debba essere motivato in modo eccezionale e diverso la decisione di affidare i figli al padre piuttosto che alla madre.
Per fortuna, secondo il giudice, “l’ordinamento giuridico ha via via nel tempo espunto da sé tutte le norme che prevedevano la prevalenza del giudizio di uno dei due genitori su quello dell’altro: quello che era la “patria potestà” è ora “responsabilità genitoriale”. Nè “patria” né “matria” e che “una maggiore ricorrenza statistica degli affidamenti ai padri eviterebbe il continuo divario fra “madri proprietarie” e “padri disimpegnati” che tanto si riscontra nella prassi”.
Comunque, al di là della scelta di quale sia il genitore collocatario, quest’ultimo ha sempre e comunque la responsabilità fondamentale di adoperarsi con il massimo impegno possibile per far sì che il figlio mantenga comunque un rapporto valido anche con l’altro genitore.
Inoltre, il Tribunale sottolinea che non è accettabile che la modifica dell’affidamento di un minore dalla madre al padre o viceversa venga interpretato e vissuto da uno o da entrambi i genitori come una vittoria o una sconfitta dell’uno sull’altro.

Avv. Maria Teresa De Luca

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