Il concetto di allegazione “concerne unicamente i fatti, non le prove (documentali e non), delle quali basta la specifica indicazione prevista, nel rito speciale, dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall’onere ulteriore di spiegarne rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d’ufficio dal giudice […]” (Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 22254 del 4 agosto 2021)
In ambito lavoristico, i Supremi Giudici hanno magistralmente chiarito il concetto di allegazione.
In sintesi, i principi di diritto affermati:
- “L’onere di allegazione concerne unicamente i fatti, non le prove (documentali e non), delle quali basta la specifica indicazione prevista, nel rito speciale, dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall’onere ulteriore di spiegarne rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d’ufficio dal Giudice”;
- “La specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti i loro minuti dettagli, essi vengano esposti nei loro elementi essenziali per consentire al Giudice di controllarne l’influenza e la pertinenza e mettere in grado l’altra parte di proporre istanza di prova contraria, giacchè la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi”;
- “La prova di determinate mansioni deve vertere sui nudi fatti del loro svolgimento e non sui connotati valutativi che, all’esito di un’istruttoria, consentono di ricavare la natura delle mansioni stesse, operazione – quest’ultima – interpretativa e, in quanto tale, demandata non ai testi, ma al giudice nel contraddittorio fra le parti”.
La Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 16457/2012 della Cassazione, ha dichiarato non dovuti i contributi INPGI oggetto del verbale ispettivo (per il periodo 1/3/1993-31/10/1998) in relazione ad alcuni giornalisti praticanti e professionisti, dipendenti della RAI inquadrati con la qualifica di programmisti registi o assistenti ai programmi.
La Corte territoriale, premesso di essere tenuta, in virtù della sentenza rescindente, a rivalutare le istanze istruttorie già avanzate dall’istituto di previdenza, ha in proposito affermato che l’INPGI non aveva offerto univoci elementi probatori a sostegno della natura giornalistica dell’attività dei lavoratori indicati nei verbali di accertamento ispettivo. Sempre i giudici di merito hanno poi dichiarato che i capitoli di prova erano stati articolati con riferimento ad attività genericamente indicate, senza alcuna menzione degli elementi che, secondo costante giurisprudenza, connotavano e qualificavano l’attività giornalistica, tanto più che le mansioni svolte dai dipendenti erano correlate a programmi che si ponevano al confine tra. informazione e intrattenimento.
La Corte territoriale ha altresì asserito, riguardo ai documenti prodotti dall’INPGI (cassette audiovisive, pregressa sentenza relativa alla dipendente R. , fascicoletti contenenti le dichiarazioni rese agli ispettori), che non ne era sufficiente la mera allegazione nell’indice non accompagnata dalle ragioni – omesse dall’INPGI – che li rendevano rilevanti. Infine, in ordine ai documenti attestanti il possesso del titolo professionale di giornalista, ha affermato trattarsi di circostanza non decisiva.
Avverso la sentenza ricorre l’INPGI con sei motivi.
Viene denunciata violazione della L. n. 1564 del 1951, art. 1, della L. n. 67 del 1987, art. 26, del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 17, comma 3, degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c. ; violazione degli artt. 244 e 253 c.p.c., degli artt. 2,24 e 11Cost., degli artt. 6,13 e 17 CEDU anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e all’art. 2697 c.c; omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.
Gli Ermellini ritengono il ricorso fondato.
In primo luogo viene evidenziato come inappropriato il richiamo ad una violazione dell’art. 2697 c.c., che è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, quando oggetto di censura sia la valutazione del Giudice circa le prove offerte dalle parti.
La decisione di rinvio evidenziava : “Nella situazione processuale in esame formalmente la RAI è attrice, perché ha proposto il ricorso, ma sostanzialmente la domanda costituisce difesa rispetto a quanto paventato dall’INPGI con il verbale ispettivo.
Ciò posto, i motivi di ricorso, censurano la decisione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta inammissibilità della prova testimoniale, che ad avviso dell’INPGI si sarebbe dovuta, invece, valutare congiuntamente alla documentazione prodotta (iscrizione degli interessati all’albo dei giornalisti, dichiarazioni rese agli ispettori, videocassette con alcuni servizi filmati andati in onda nelle trasmissioni).
Osservano gli Ermellini che quanto affermato nella sentenza, secondo cui la valutazione dei documenti prodotti necessiterebbe della previa allegazione, negli scritti difensivi, delle ragioni della loro rilevanza o idoneità dimostrativa, è errata.
Il Giudice di merito deve valutare d’ufficio la rilevanza e l’idoneità dimostrativa delle prove documentali offerte dalle parti, senza onerarle di previe apposite spiegazioni od allegazioni.
L’onere di allegazione gravante sulle parti concerne unicamente i fatti, non le prove o il loro significato: per esse gli artt. 414 e 416 c.p.c. (nel rito speciale) richiedono solo l’indicazione specifica, non anche una spiegazione in termini di significatività e valenza probatoria che, invece, sono oggetto di autonoma valutazione cui il giudice deve provvedere d’ufficio.
Ciò è in linea con la costante giurisprudenza.
E’ pacifico che l’onere di allegazione gravante sulle parti concerne, proprio perché l’allegazione consiste in una narrazione, soltanto i fatti (primari o secondari), non già le mere argomentazioni o spiegazioni atte a lumeggiare il valore dimostrativo delle prove (documentali, testimoniali, periziali) offerte.
Per quanto riguarda l’inammissibilità delle prove testimoniali, viene sottolineato che il capitolato, riportato integralmente in ricorso, mette in rilievo prove testimoniali che investono punti decisivi della controversia, potenzialmente idonei a confutare la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengano esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l’influenza e la pertinenza e mettere in grado l’altra parte di proporre istanza di prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253 c.p.p., comma 1, chiarimenti e precisazioni ai testi.
In conclusione, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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