Il concetto di nesso di causalità e le correlative teorie

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Il nesso di causalità risulta disciplinato dagli artt. 40 e 41 del Codice Penale e viene definito quale rapporto che deve sussistere tra la condotta posta in essere dall’agente e l’evento illecito cagionato: dunque, sussiste il nesso di causalità allorquando l’evento dannoso discende dalla azione ovvero dalla omissione da parte dell’agente.

Ebbene, sul concetto di nesso eziologico sono state formulate dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza tre diverse teorie, che di seguito, sinteticamente, cercherò di rappresentare al lettore, per poi procedere alla disamina della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, individuata dal n° 28246/2016.

Teoria della condicio sine qua non. E’ la teoria in virtù della quale è ritenuta causa di un evento illecito qualsiasi condizione di esso che non possa essere mentalmente eliminata, senza che venga meno l’evento stesso.

Tale teoria, dunque, ritenendo equivalenti tra di loro tutti i fatti precedenti all’evento lesivo, consentirebbe un regresso all’infinito a tutti gli episodi antecedenti al verificarsi dell’evento, con la conseguenza della attribuzione della responsabilità penale ad un numero indeterminato di soggetti.

Esempio di scuola: Tizio provoca lievi lesioni (non affatto mortali) a Caio e nel mentre questi si reca in ospedale per farsi medicare, viene investito da Sempronio che guidando ad alta velocità lo travolge con la propria auto e lo uccide. Alla luce di questa teoria, Tizio sarebbe responsabile della morte di Caio, in quanto se non lo avesse aggredito, Caio non sarebbe andato in ospedale e non avrebbe incontrato fatalmente sul proprio tragitto Sempronio, che trasgredendo alle regole in materia di circolazione stradale, ne ha determinato la morte. Ebbene, appare evidente l’inadeguatezza di questa teoria, che ascriverebbe la penale responsabilità di Tizio per la morte di Caio, sebbene questa discenda dalla condotta assunta da Sempronio.

Teoria della causalità adeguata. E’ la teoria in virtù della quale, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, è opportuno che l’agente abbia posto in essere un’azione adeguata, ossia proporzionata, alla consumazione dell’evento.

Dunque, questa teoria si fonda su una selezione degli antecedenti causali, ossia occorre verificare tutte le azioni antecedenti all’evento lesivo e valutare, alla luce dell’id quod plerumque accidit, quale di queste sia adeguata, ossia idonea, a produrre, appunto, l’evento.

Tale teoria è stata anch’essa oggetto di censura, in quanto l’agente sarebbe responsabile anche se l’evento discende da fattori assolutamente imprevedibili dalla condotta da egli tenuta.

Pertanto, richiamandosi all’esempio sopra menzionato, Tizio sarebbe comunque responsabile per la morte di Caio, sebbene la lesione da egli provocata sia lieve e, dunque, non affatto mortale.

Teoria della causalità umana. E’ la teoria in virtù della quale possono ricondursi alla condotta dell’agente solo le azioni che possono essere da lui dominate, con la conseguenza che vengono esclusi solo gli eventi eccezionali, ossia quelli che hanno minore probabilità di verificarsi.

Dunque, è questa la teoria oggi seguita alla luce della quale, richiamandosi all’esempio di scuola sopra riferito, Tizio non può essere affatto responsabile della morte di Caio, in quanto egli non poteva prevedere che Caio sarebbe stato travolto ed ucciso da Sempronio, che guidava in pieno spregio delle norme sulla circolazione stradale.

Orbene, la Corte di Cassazione, Sezione Penale, nella sentenza n° 28246/2016, ha affrontato il caso di un pedone, investito da un auto che circolava in violazione delle norme sulla circolazione stradale e che è deceduto a causa di un errore medico.

Ebbene, nel caso in esame, gli Ermellini hanno escluso la penale responsabilità del soggetto alla guida dell’auto in quanto non sussisteva il nesso di causalità tra la condotta del guidatore e l’evento morte del pedone, essendo il decesso avvenuto per un’azione eccezionale, ossia un’azione che l’autista non poteva prevedere.

Si tratta, dunque, della concreta applicazione della teoria della causalità umana!

Avv. Aldo Antonio Montella
(Foro di Napoli)

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