La Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’interruzione del nesso eziologico ex art. 41, co. 2, c.p.: se il medico omette di rimuovere il catetere venoso in un paziente anziano e in stato di agitazione, il gesto autolesivo non costituisce un gesto imprevedibile ed eccezionale idoneo a escludere la colpa (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 6 luglio 2026, n. 25382).
Il caso in esame
La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte (sentenza n. 25328 depositata il 6 luglio 2026) è tornata a pronunciarsi sui delicati confini della causalità omissiva in ambito medico-sanitario e, in particolare, sull’efficacia interruttiva del comportamento della vittima.
La vicenda trae origine dal decesso di un anziano paziente, morto per shock emorragico presso la propria abitazione quattro giorni dopo le dimissioni ospedaliere. La causa del decesso era riconducibile alla rimozione traumatica, da parte dello stesso paziente, di un catetere venoso centrale (CVC) che il medico specialista aveva deciso di non rimuovere al momento delle dimissioni...





