Il danno riflesso nella responsabilità sanitaria

0
Danno riflesso dei congiunti nella responsabilità sanitaria

Danno riflesso nella responsabilità sanitaria (Tribunale Lecce, Sentenza n. 1948/2022 pubbl. il 24/06/2022).

Danno riflesso del congiunto nella responsabilità sanitaria nel particolare caso di paziente sottoposto a emotrasfusioni.

Il marito della paziente si rivolge al Tribunale di Lecce al fine di sentire condannare il Ministero della Salute e l’ ASL LE/2 al ristoro dei pregiudizi di natura esistenziale occorsi a proprio carico, a titolo di danno riflesso,  in conseguenza dell’ avvenuta sottoposizione della moglie ad un intervento durante il quale erano anche state praticate emotrasfusioni con sangue infetto.

Deduce, in particolare, che alla moglie, in occasione di un parto cesareo effettuato in condizioni di urgenza a seguito di una emorragia, venivano praticate delle emotrasfusioni e che il bambino decedeva.

Inoltre, a seguito del contagio causato dal sangue infetto la moglie, divenuta invalida al 75%, non poteva condurre a termine alcuna gravidanza in quanto sottoposta ad un rigido regime di cura e di periodici accertamenti; L’attore, quindi, prospettando l’incidenza di tali circostanze sulle proprie prospettive di vita familiare e sulla serenità del rapporto matrimoniale, rimarca che il danno riflesso lamentato, connesso alle modalità del trattamento sanitario subito dalla moglie, fosse ascrivibile al personale sanitario, in ragione del ritardo con cui il medico reperibile era intervenuto a praticare l’intervento e con cui era stato concretamente dato corso al medesimo; ascriveva la responsabilità connessa al contagio al Ministero ed Asl.

La ASL eccepisce l’intervenuta prescrizione del diritto azionato per avvenuto decorso del termine quinquennale.

Il Ministero, deduce che l’attore non ha fornito alcuna prova in ordine al nesso causale tra il contagio ed una specifica trasfusione e che la condotta contestata è attribuibile al Presidio Ospedaliero presso cui era stato effettuato il trattamento sanitario.

Con separato atto di citazione, anche la paziente cita a giudizio i medesimi convenuti, Asl e Ministero deducendo il contagio dal virus HCV a seguito di emotrasfusione.

Il Ministero e l’Asl, costituendosi, formulavano difese analoghe a quelle articolate nel giudizio instaurato dal marito; i due giudizi venivano riuniti.

In primo luogo, il Tribunale evidenzia che le modalità e la tempistica dell’intervento chirurgico di parto cesareo risultano valutate nel corso del procedimento di primo grado nrg 1381/98, conclusosi con sent. n. 2274/12, e del giudizio di secondo grado n. 410/13, conclusosi con sent. 5581/17. In tale sede, è stata accolta l’istanza risarcitoria della donna, che aveva agito nei confronti del Medico per sentir disporre la condanna del medesimo alla rifusione dei danni conseguenti alla perdita del feto, all’impossibilità di procreare ed alla necrosi renale subita, sicchè non risulta ammissibile la reiterazione della medesima istanza risarcitoria.

E’ fondata l’eccezione di prescrizione articolata dall’ASL con riferimento alla domanda di rifusione del danno riflesso subito dal marito a seguito dell’intervento effettuato in favore della coniuge.

Il termine prescrizionale relativo al danno riflesso da responsabilità medica è quello quinquennale, non potendosi considerare i congiunti del paziente destinatari degli effetti protettivi dettati dal vincolo contrattuale da cd. contatto sociale; nel caso per cui è controversia, l’intervento è stato espletato nel 1996 ed a tale anno deve farsi risalire la consapevolezza degli effetti pregiudizievoli del trattamento chirurgico subito dalla coniuge in capo al marito.

La paziente ha dedotto che la diagnosi di contagio con il virus HCV avveniva nel 2003, nell’ambito dei controlli periodici effettuati a seguito della necrosi corticale conseguita all’intervento di parto cesareo.

La sussistenza del nesso di causalità materiale tra le emotrasfusioni e la patologia di epatopatia cronica HCV contratta dalla donna, già apprezzata dalla Commissione Medica Ospedaliera che ha riconosciuto il diritto della medesima alla corresponsione dell’indennizzo ex lege n. 210/1 992, è stata confermata dal CTU nel corso del giudizio.

Accertata, quindi, la sussistenza del nesso causale tra le emotrasfusioni e il contagio della donna, per quanto qui di interesse, la posizione del marito che invoca il riconoscimento del danno riflesso anche in punto di danno psichico, viene passata al vaglio dal Tribunale sulla scorta della CTU medico-legale.

Il CTU ha escluso che le vicende che avevano interessato la moglie siano sfociate in un disturbo di natura psichica a carico del marito, pur riconoscendo a carico del medesimo un disagio esistenziale riconducibile, oltre che al peggioramento delle condizioni di vita della coniuge, dializzata, anche all’impossibilità di allargare la famiglia; tale esito, tuttavia, appare riconducibile non al danno da emotrasfusione , quanto piuttosto alle modalità dell’intervento chirurgico coevo a tali trattamenti – profilo rispetto al quale la prescrizione dell’azione, assorbe qualsivoglia valutazione del merito.

Conseguentemente, nessuna somma viene riconosciuta in favore dell’uomo a titolo di danno riflesso conseguente all’avvenuto contagio della coniuge a seguito di emotrasfusione.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di errore medico o infezione ospedaliera? Hai subito un grave danno fisico o la perdita di un familiare? Clicca qui

Leggi anche:

Quadrantectomia mammella dx e applicazione di espansore

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui