Quadrantectomia mammella destra e applicazione di espansore (Tribunale Spoleto, Sentenza n. 454/2022 pubbl. il 29/06/2022).
Quadrantectomia mammella destra per neoplasia mammaria e successiva applicazione di espansore.
La donna agisce in giudizio esponendo di essersi sottoposta nel periodo 2009 / 2012, a quadrantectomia mammella destra inferiore mediale con asportazione dei linfonodi ascellari, scintingrafia del sistema linfatico e trasposizione del capezzolo; che in data 16.6.2011 si sottoponeva a secondo intervento di asportazione radioguidata della neoformazione del seno destro e dei linfonodi ascellari, eseguito dal medesimo sanitario, a causa di una recidiva del tumore; che si era, quindi, reso necessario, in data 15.9.2011, l’intervento di mastectomia radicale.
In relazione a questo intervento l’attrice aveva inizialmente opposto al sanitario il rifiuto all’installazione di un espansore nel seno destro per la ricostruzione del seno medesimo; che, tuttavia, il sanitario aveva convinto l’attrice, proprio il giorno prestabilito per l’intervento di mastectomia e dopo l’esecuzione della preanestesia, a sottoscrivere il consenso all’installazione dell’espansore, senza fornire le informazioni sanitarie del caso.
Nei 10 mesi successivi all’intervento, la dona si sottoponeva alle sedute necessarie a gonfiare l’espansore installato in vista dell’applicazione della protesi, che era stata applicata con l’intervento chirurgico del 27.9.2012.
In sintesi, la donna deduce l’esito infausto di tale ultimo intervento, eseguito in spregio alle leges artis: la protesi applicata era di dimensioni ridotte rispetto alle necessità; ne erano derivati una marcata simmetria tra i seni e un pregiudizio estetico e funzionale, riconducibile al danno biologico per invalidità permanente, stimata in 25 punti percentuali, il quale poteva essere personalizzato in misura pari al 34%.
Inoltre, lamenta anche un danno da lesione del proprio diritto ad essere informata correttamente e, quindi, all’autodeterminazione.
La CTU ha accertato che “in data 6.8.2009 l’attrice si è sottoposta alla quadrantectomia della mammella con asportazione di linfonodi ascellari e con trasposizione del capezzolo, radioterapia intraoperatoria ; in data 15.6.2011 la paziente si è sottoposta ad asportazione radioguidata di neoformazione seno destro QIE e asportazione linfonodo ascellare sentinella; in data 15.9.2011 la paziente si è sottoposta a mastectomia radicale tipo NIPPLE SPEARING; in data 27.9.2012 l’attrice si è sottoposta a un intervento di rimozione dell’espansore tessutale dalla mammella e applicazione di impianto di protesi monolaterale. Il trattamento dei primi tre interventi è stato eseguito in conformità alle metodiche medico -chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica. Nel quarto intervento è stato rimosso l’espansore cutaneo ( inserito nel precedente intervento del 15 settembre 2011 ) ed è stata inserita una protesi definitiva Mentor cpgcohesive III da 280 cc. Il volume inserito di 280 cc era visibilmente insufficiente per avvicinarsi come volume a quello controlaterale : la protesi inserita era sicuramente inadeguata come volume (280 cc) e anche inadeguata come forma; una forma round ad alta proiezione avrebbe riempito maggiormente la tasca retropettorale e disteso meglio la cute , risultato che con una proiezione media e con una protesi anatomica si raggiunge in caso di seni piu piccoli. In questa tipologia di procedure, in cui si è al cospetto di una chirurgia funzionale e non estetica, il risultato estetico non puo , tuttavia e diversamente da quanto ipotizzato dalla convenuta, essere trascurato dal chirurgo perché un risultato antiestetico può avere sul paziente risvolti menomativi . Nel caso di specie il sanitario non ha operato secondo le leges artis, essendoci state delle indicazioni tecniche inadeguate che hanno reso il risultato molto insoddisfacente . A questa conclusione si perviene in base agli esiti dell’intervento riportati dall’attrice, che presenta una retrazione importante cutanea a dx , che lascia perplessi in presenza della protesi a dx: il risultato estetico conferma l’inadeguatezza della scelta della protesi e del suo volume a seguito di quadrantectomia”….
…….” L’esito derivato all’attrice da tale negligenza è rappresentato da una marcata deformità mammaria destra con grave retrazione della mammella protesizzata praticamente addossata al pettorale, con asimmetria evidente con l’altro seno” ……..
I postumi permanenti vengono accertati nella misura del 15% e il Tribunale non ritiene di procedere ad incrementare il danno biologico attraverso la c.d. personalizzazione, in quanto la donna non ha fatto riferimento a sofferenze particolari.
Sulla lesione del diritto al consenso informato il Giudice osserva che la lesione lamentata dall’attrice sussiste solo con riferimento all’intervento del 15/9/2011 di inserimento dell’estensore, risultando gli altri interventi, compreso il primo di quadrantectomia, muniti di valido consenso.
Tuttavia, non basta la dimostrazione dell’evento, ma bisogna dimostrare quale è il danno conseguenza e, quindi, quali concrete scelte di vita sono state precluse alla parte danneggiata.
L’attrice non ha dimostrato che dalla lesione del diritto all’autodeterminazione sono comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici.
Oltre a ciò l’attrice non ha neppure indicato negli scritti difensivi l’esistenza di un danno conseguenza causalmente collegato all’omessa informazione e in grado di varcare la soglia della gravità dell’offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze di San Martino: non basta il verificarsi di un comportamento antigiuridico, giacchè non si risponde di mere condotte pregiudizievoli, ma sempre e solo di eventi causativi di un danno e che lo scopo del risarcimento è sempre quello di ristorare una perdita , nel caso di specie non specificamente allegata né provata.
Le spese di lite vengono compensate.
Avv. Emanuela Foligno
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