I buoni pasto non sono dovuti al lavoratore in smart working e tale circostanza non deve essere contrattata con i Sindacati
Il Tribunale di Venezia (Sez. Lavoro, Decreto del 8 luglio 2020) ha pronunziato il seguente principio: “I buoni pasto non sono dovuti al lavoratore in smart working e la mancata corresponsione non deve essere oggetto di contrattazione e confronto con le sigle sindacali”.
Un’Associazione Sindacale si rivolge al Giudice del Lavoro di Venezia e lamenta discriminazione nei confronti dei lavoratori del Comune in modalità smart working in quanto esclusi dal godimento dei buoni pasto.
I Sindacati sostengono che tale esclusione sia illegittima poiché priva di contrattazione e confronto. Ritengono, inoltre, che tale esclusione sia lesiva delle prerogative sindacali.
Il Tribunale evidenzia che l’art. 87, comma 1, d.l. n. 18/2020 stabilisce che nelle Pubbliche Amministrazioni il lavoro agile, nel periodo emergenziale, è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.
Tale modalità è incompatibile con la fruizione dei buoni pasto.
Per ottenere il diritto alla fruizione del buono pasto, sostitutivo del servizio mensa, secondo il CCNL di riferimento, sottolinea il Tribunale, è necessario che l’orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orarie e che il lavoratore consumi il pasto al di fuori dell’orario di servizio.
Ne consegue che quando la prestazione è resa in modalità di smart working questi presupposti vengono meno perché il lavoratore è libero di organizzare come meglio ritiene la prestazione lavorativa sotto il profilo temporale.
Il buono pasto è finalizzato a far sì che nell’organizzazione del lavoro si possano conciliare le esigenze lavorative con le esigenze quotidiane del lavoratore.
Il buono, pertanto, non rientra nella nozione di trattamento economico e normativo, che deve essere garantito in ogni caso al lavoratore in smart working ex art. 20 l. n. 81/2017.
Per tali ragioni il Tribunale decreta che “ i buoni pasto non sono dovuti al lavoratore in smart working e la mancata corresponsione degli stessi non deve essere oggetto di contrattazione e confronto con le sigle sindacali.”
Il ricorso dell’Associazione Sindacale viene respinto.
Avv. Emanuela Foligno
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