Il regolamento delle spese di lite è ancorato alla valutazione della soccombenza, la quale presuppone l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere
“In linea generale, il regolamento delle spese di lite è ancorato alla valutazione della soccombenza, la quale, a sua volta, presuppone l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall’attore, che esula dalla funzione dell’accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito.”
In tali termini si è espressa la Suprema Corte (Cass. Civ,, sezione II, ordinanza n. 18918 del 11 settembre 2020).
Secondo la Corte, le spese dell’ATP devono essere sopportate dalla parte richiedente, poiché con tale istanza non si instaura un procedimento di tipo contenzioso e, di conseguenza, non trovano applicazione gli articoli 91 e 92 c.p.c..
Le spese liquidate, pertanto, spettano in via esclusiva alla parte ricorrente in virtù dell’onere dell’anticipazione e del principio di causalità e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito, ove gli esiti dell’ATP saranno acquisiti, come spese giudiziali.
Se, invece, il giudice rigetta l’istanza per difetto dei relativi presupposti, trova applicazione la norma per cui, nei procedimenti cautelari, se l’ordinanza di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento, secondo i criteri previsti in generale dagli articoli 91 e 92 c.p.c., a partire dal principio di soccombenza.
In altri termini, il procedimento di ATP, si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il Giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Ne consegue che, laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato a incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo di impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..
La vicenda trae origine dal rigetto da parte del Tribunale di Roma del ricorso per ATP presentato da una condomina in danno di altri partecipanti al condominio per insussistenza del pericolo di dispersione della prova.
Tale decisione veniva reclamata e veniva chiesto che la ricorrente fosse condannata alla refusione delle spese sostenute dai reclamanti nel procedimento di ATP nel quale si erano costituiti.
Il Tribunale, condannava la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo in favore dei reclamanti.
In particolare il Tribunale argomentava che quando l’ATP viene rigettato il Giudice deve provvedere anche in ordine alla condanna alle spese per il principio della soccombenza, ovvero alla compensazione delle stesse, ricorrendone i presupposti.
L’ordinanza impugnata, al contrario, osservava il Tribunale, ha omesso di condannare la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei reclamanti, pur se gli stessi erano risultati vittoriosi nel relativo procedimento.
L’Ordinanza viene impugnata in Cassazione.
La ricorrente lamenta che nel procedimento di ATP, il Giudice, una volta che ha nominato il consulente tecnico d’ufficio, non ha alcun potere di rigettare il ricorso e liquidare le spese processuali in favore della parte resistente.
Secondo la ricorrente, il Giudice esaurisce il suo potere di rigettare il ricorso e di liquidare le spese processuali in favore della parte resistente già a seguito della nomina del consulente tecnico d’ufficio e non, come invece ritenuto dal Tribunale, solo all’esito dell’espletamento della consulenza tecnica.
Gli Ermellini considerano il ricorso inammissibile.
Viene evidenziato che “il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, la quale, a sua volta, presuppone l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall’attore, che esula dalla funzione dell’accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito”.
A conclusione della procedura di ATP le spese devono essere poste a carico della parte richiedente e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito.
La funzione dell’ATP è finalizzata all’esigenza di preservare, per la parte istante, gli effetti di una prova da assumere in via urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da poter far valere, in un eventuale (e successivo) giudizio di merito.
Quindi, nella fase di istruzione preventiva non si instaura un procedimento di tipo contenzioso, all’esito del quale deve trovare applicazione la disciplina delle spese processuali contemplata dagli artt. 91 e 92 c.p.c..
Ne deriva che il carico delle spese liquidate in tema di ATP spetta in via esclusiva alla parte ricorrente in virtù dell’onere dell’anticipazione e del principio di causalità, salva la disciplina finale delle spese complessive all’esito dell’eventuale giudizio di merito.
L’ATP si conclude con il deposito della perizia cui segue la liquidazione del compenso al CTU e non può essere adottato nessun altro provvedimento.
Invece, se l’ATP viene rigettato per mancanza dei relativi presupposti il Giudice regola le spese del procedimento.
E’ corretto pertanto l’operato del Tribunale che, a seguito dell’integrazione del contraddittorio con tutti i condomini, con ordinanza del 17.20/10/2016, ha rigettato il ricorso contenente la domanda di ATP ed ha condannato la ricorrente, così come è avvenuto in fase di reclamo, al pagamento delle spese del procedimento nei confronti delle parti resistenti.
Il ricorso viene rigettato e la ricorrente viene condannata a rimborsare le spese di lite.
Avv. Emanuela Foligno
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
Accertamento tecnico preventivo inammissibile se il diritto è insussistente





