L’ingiustificato lasso di tempo fra la notificazione della sentenza e l’effettiva riammissione presso il posto di lavoro non palesa un comportamento illegittimo e non configura mobbing
La vicenda viene decisa dalla Corte d’Appello di Roma (sez. lav., sentenza n. 2070 del 21 ottobre 2020).
Con ricorso al Tribunale di Latina, in funzione di Giudice del Lavoro, del 16.4.2010, il lavoratore esponeva che con sentenza n. 2256/2007 veniva accertata l’illegittimità del suo trasferimento dalla Regione Lazio al Comune di Cisterna di Latina e disposta la reintegrazione presso la Regione nel medesimo posto di lavoro prima ricoperto, ma tale riammissione avveniva solo all’esito di azione esecutiva in data 19.10.2007.
Esponeva, inoltre, che l’illegittimo trasferimento gli aveva provocato anche un demansionamento, non avendo potuto espletare presso il Comune di Cisterna di Latina le pregresse mansioni di responsabilità e coordinamento essendo stato, invece, addetto allo sportello.
Evidenziava che l’ingiustificato lasso di tempo fra la notificazione della sentenza e l’effettiva riammissione presso la Regione palesava un comportamento configurabile come mobbing.
Per tali ragioni il lavoratore chiedeva al Tribunale di condannare la Regione al risarcimento del danno esistenziale e morale, del danno professionale, alla carriera e da perdita di chances e del danno biologico, da liquidarsi in euro 100.000,00 ciascuno.
La Regione Lazio costituendosi in giudizio eccepiva che il lamentato demansionamento veniva in realtà posto in essere dal Comune di Cisterna.
Il Tribunale di Latina rigettava il ricorso evidenziando come l’azione per la dequalificazione professionale avrebbe dovuto essere proposta contro il Comune di Cisterna e comunque, in applicazione dell’art. 52 D.Lgs 165/2001, presupponeva l’allegazione della non riconducibilità delle mansioni di sportello genericamente indicate alla categoria C4.
Riguardo le pretese risarcitorie il Tribunale evidenziava l’insussistenza degli elementi tipici del mobbing, avendo il lavoratore dedotto solo due condotte mobbizzanti (il trasferimento prima e poi il ritardo nell’esecuzione della sentenza che ha rispristinato il rapporto presso la Regione), senza allegare alcunché sull’intento persecutorio.
Escludeva, inoltre la sussistenza del danno da perdita di chances, essendo stato annullato con sentenza del TAR, poi confermata dal Consiglio di Stato, il concorso per la progressione di carriera presso la Regione Lazio al quale non aveva potuto partecipare a causa dell’illegittimo trasferimento.
Avverso detta sentenza propone appello il lavoratore deducendone l’erroneità per aver ritenuto insussistente il lamentato demansionamento, senza disporre l’integrazione del contraddittorio con il Comune di Cisterna di Latina e senza ammettere le prove testimoniali, non tenendo conto, inoltre, dell’impoverimento della professionalità derivante dall’illegittimo trasferimento.
Il lavoratore ribadisce la richiesta al risarcimento del danno alla professionalità e del danno morale derivanti dal trasferimento nonché del danno da perdita di chances, non avendo potuto partecipare al concorso per la progressione verticale nella categoria D, posizione economica D 1, bandito dalla Regione.
Censura, inoltre, la mancata ammissione di CTU medico legale e l’esclusione del nesso eziologico fra la patologia e l’illegittimo trasferimento.
La Corte d’Appello non accoglie le doglianze del lavoratore.
Il lavoratore nel corso del giudizio precisa che il danno è stato cagionato dalla mancata utilizzazione nelle mansioni di responsabilità e coordinamento prima espletate presso la Regione.
Osserva il Collegio che, a norma dell’art. 52 del D.Lgs 165/2001, il dipendente può essere adibito anche “alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”.
Quindi, diversamente dal previgente testo dell’art. 2103 c.c., che si riferiva a mansioni equivalenti “alle ultime effettivamente svolte”, l’art. 52 tratta di mansioni “considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”.
Nel pubblico impiego non rilevano le mansioni di fatto da ultimo espletate e la valutazione del concetto di equivalenza è demandata alla contrattazione collettiva, spettando al contratto collettivo il compito di valutare l’equivalenza delle mansioni.
Non può, quindi, ravvisarsi nessun demansionamento nell’assegnazione di mansioni che, sebbene prive dei profili di responsabilità e dei poteri di coordinamento di quelle in precedenza espletate, rientravano comunque nel medesimo profilo professionale C 4.
Quanto alla mancata partecipazione al concorso per cat. D1, sostiene l’appellante che, anche se il concorso è stato annullato, comunque dovrebbe essere risarcito perché “non vi ha potuto partecipare in quanto non più dipendente regionale”.
Il Collegio ritiene che proprio l’annullamento del concorso medesimo esclude la configurabilità di qualsivoglia danno da perdita di chances.
In merito al mancato espletamento di CTU Medico-legale il Collegio evidenzia che le certificazioni mediche prodotte in atti sono non sono idonee a dimostrare la sussistenza di una lesione permanente dell’integrità psicofisica ed il nesso di causalità con l’illegittimo trasferimento.
Tali certificazioni, infatti, si riferiscono tutte al periodo di tempo intercorrente fra il 14.5.2007 (data del primo certificato medico in cui si diagnostica uno stato ansioso depressivo) al 27.8.2007 (data dell’ultimo certificato, in ordine cronologico, attestante la sindrome ansioso depressiva).
Nel certificato del 12.7.2007 vengono diagnosticati disturbi relazionali interpersonali, con la prescrizione che le mansioni lavorative non prevedano contatto col pubblico, mentre nel certificato del 22.8.2007 viene diagnosticata una sindrome ansioso depressiva secondaria a variazione di mansioni lavorative, ma non sussistono elementi dai quali possa desumersi che tale patologia possa aver determinato una lesione permanente all’integrità psicofisica dell’appellante.
Infatti tutte le certificazioni si limitano a prevedere pochi giorni di prognosi e, non risultando in atti alcuna ulteriore certificazione successiva all’agosto 2007, non vi sono elementi per ritenere che tale patologia abbia provocato quel danno biologico permanente di cui l’appellante ha chiesto il ristoro.
In particolare, nel ricorso introduttivo di primo grado non risulta prospettata la sussistenza di un danno biologico, ma viene precisato che “l’insieme delle situazioni rappresentate hanno creato nel ricorrente uno stato di disagio emotivo, di frustrazione tale da sfociare in una vera e propria sindrome ansioso -depressiva …”, senza nulla precisare sulla durata e sull’entità di tale sindrome, mentre viene chiesto l’accertamento della misura del danno e del nesso eziologico con l’illegittimo trasferimento mediante CTU medico legale.
Ma la CTU non costituisce un mezzo di prova e, conformemente ai consolidati insegnamenti della Suprema Corte non può sopperire alle carenze di allegazione e di prova.
L’appello viene dunque rigettato con condanna alle spese di lite.
Avv. Emanuela Foligno
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