Terzo trasportato coinvolto in un sinistro stradale deve dimostrare la effettiva condizione di trasportato a bordo (Cassazione Civile, sez. III, 29/03/2022 , n.10047).

Terzo trasportato si è visto rigettare la domanda risarcitoria perché viene ritenuto dai Giudici di merito conducente del veicolo e non terzo trasportato.

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la decisione con la quale il primo Giudice ha rigettato la domanda proposta dal danneggiato terzo trasportato,  per la condanna della Assicurazione al risarcimento, in proprio favore, dei danni subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, la cui verificazione, secondo la prospettazione dell’attore, doveva essere ascritta alla responsabilità del conducente dell’autovettura sulla quale lo stesso si trovava come terzo trasportato.

A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto adeguatamente comprovata la circostanza secondo cui l’attore – che si dichiarava essere il terzo trasportato –  fosse lui stesso il conducente dell’autovettura coinvolta nel sinistro stradale dedotto in giudizio; sinistro che lo stesso aveva causato per propria integrale responsabilità, con la conseguente infondatezza della domanda risarcitoria proposta.

L’uomo impugna la decisione in Cassazione censurando omesso esame di fatti decisivi controversi, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; dolendosi inoltre della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere il Giudice d’appello erroneamente condotto la valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio, omettendo l’esame di elementi informativi di carattere decisivo, incorrendo nell’erronea percezione di taluni di essi, trascurando il significato probatorio delle fonti istruttorie specificamente indicate in ricorso e pervenendo, infine, a un’insufficiente o erronea valutazione dei contenuti della consulenza tecnica d’ufficio, ad esito della quale era emersa in modo incontrovertibile la circostanza della condizione di terzo trasportato sull’autovettura coinvolta nel sinistro dedotto in giudizio.

Le censure vengono ritenute inammissibili, perché sono finalizzate a una interpretazione alternativa delle informazioni probatorie acquisite agli atti del giudizio.

Difatti, le doglianze contestano il modo attraverso i quali il Giudice di merito ha letto e interpretato il contenuto delle informazioni acquisite dalle fonti probatorie escusse, e dunque l’apprezzamento di detti elementi di prova, le stesse si risolvono in una sostanziale sollecitazione a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, sul piano dei vizi rilevanti della motivazione.

Il ricorrente si duole dell’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello sugli elementi di prova che escluderebbero la sua posizione di terzo trasportato.

I motivi d’impugnazione così formulati vengono ritenuti inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il Giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile con condanna alle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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