La sentenza oggetto della mia breve disamina attiene a un’ipotesi di lesioni colpose cagionate dal morso di un cane. 

Il caso era quello di Tizio, padrone di un cane, il quale affidava per un determinato periodo di tempo il proprio cucciolone al padre, Caio, gestore di un rifugio per cani; ed è proprio qui che l’animale mordeva un visitatore, cagionandogli lesioni colpose, con conseguente processo penale celebrato a carico di Tizio.

Il locale Giudice di Pace assolveva Tizio dal reato ascrittogli in rubrica e la Corte di Cassazione (sentenza 30548/16), investita dal ricorso avanzato dalla Pubblica Accusa, rigettava l’atto di gravame (per il solo addebito di lesioni personali colpose) adducendo, sul punto, argomentazioni che cercherò brevemente di illustrare a chi legge.
In particolare, il punto essenziale della motivazione di sentenza è quello secondo cui, nel caso di specie, non è possibile ascrivere a Tizio un comportamento colposo, ossia non è possibile ritenere che egli non abbia adottato tutte le cautele del caso.
Infatti, nel momento in cui Tizio affidava il proprio cane al padre, gestore di un rifugio per animali, perdeva la sfera di vigilanza sulla bestiola e, di tal guisa, non poteva affatto essere responsabile di tutte le azioni poste in essere dal cane, nel lasso temporale in cui, appunto, non ne aveva il controllo.
Invero, ad avviso degli Ermellini, il locale Giudice di Pace aveva legittimamente assolto Tizio dal reato di lesioni personali colpose, in quanto alcun atteggiamento imprudente (rectius: colposo) poteva essere ascritto al medesimo.
Egli, infatti, aveva affidato il proprio cane al padre, il quale gestiva un apposito rifugio per animali, ossequiando tutte le regole del caso.
E, purtroppo, il morso al visitatore era stato un evento del tutto imprevedibile, non addebitabile né a Tizio, né a Caio: Tizio, infatti, non aveva più alcun controllo sul cane, essendo il cucciolo uscito dalla propria sfera di vigilanza, Caio, invece, aveva adottato tutte le cautele necessarie (recinto, collare, ecc).
E’ stato un caso, un evento imprevedibile, che per fortuna non ha provocato danni gravi (almeno credo, leggendo la motivazione di sentenza).
Vediamola così: il cane voleva giocare !

Avv. Aldo Montella
(Foro di Napoli)

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui