Immissione nel parcheggio senza concedere la precedenza (Tribunale Sassari, 23/11/2022, n.1176).

Immissione nel parcheggio senza concedere la dovuta precedenza e causa il sinistro stradale.

Il danneggiato cita a giudizio il proprietario-conducente del veicolo responsabile e l’Assicurazione dello stesso per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 12.9.2014.

Espone:

– che mentre era alla guida della propria moto, entrava in collisione con l’autovettura Nissan Qashqai, la quale svoltava sulla sinistra per l’immissione nel parcheggio dell’ospedale civile omettendo di dare la precedenza;

– che in seguito al violento urto, per il quale è stato subito ricoverato nel reparto di rianimazione, ha riportato trauma cranico con varie fratture del massiccio facciale (mascella, seno ed emoseno frontale, seno sfenoidale ecc.), frattura del bacino, frattura della D7 e D8 (colonna dorsale), C1 e C2 (colonna cervicale), ‘anacusia profonda in AU destro’ e ‘areflessia vestibolare destra non compensata’;

– che a guarigione avvenuta la compagnia di assicurazione, dopo averlo sottoposto a visita medica, riconosceva una invalidità del 38% e gli versava la somma di euro 200.000,00 attribuendogli un concorso di colpa del 30% per aver utilizzato un casco non omologato;

– che, incassata la somma di cui sopra a titolo di acconto, era stato promosso un procedimento per ATP ex art. 696 c.p.c. al fine di accertare il grado di invalidità permanente residuatagli nonché la durata della invalidità temporanea totale e parziale;

– che l’ATP gli riconosceva un grado di invalidità permanente pari al 40%, oltre a una invalidità temporanea totale di giorni 105, una invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 90 e una invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 120 con ripercussioni sulla attività lavorativa e che era stato escluso che il casco non omologato avesse casualmente influito sugli esiti del sinistro.

Il Giudice considera pacifica la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo alla convenuta, la quale nello svoltare distrattamente verso sinistra in direzione del parcheggio dell’ospedale ha invaso la corsia opposta, ove sopraggiungeva la moto guidata dall’attore che, pur frenando, non è riuscito ad evitare l’impatto con la vettura.

Ciò posto, viene escluso che al motociclista sia addebitabile un concorso di colpa nella causazione del sinistro per avere utilizzato un casco non omologato. Il CTU sul punto ha riferito che “l’entità della vis lesiva estrinsecatasi a seguito del sinistro de quo, di notevole entità, qualunque fosse stato il tipo di casco utilizzato per sede di impatto, avrebbe comunque cagionato la medesima lesività, non essendo possibile formulare alcun giudizio sulle caratteristiche del casco che sarebbe comunque presuntivo e aleatorio”.

Risultano, pertanto, sussistenti i presupposti per riconoscere la sussistenza della responsabilità piena del sinistro stradale in capo alla proprietaria della Nissan ai sensi dell’art. 2054 c.c. e superata in concreto la presunzione di concorso di cui al comma secondo del citato articolo, avendo la stessa posto in essere immissione nel parcheggio senza concedere la precedenza e invadendo la corsia di pertinenza del ciclomotore che nulla poteva fare per evitare l’impatto.

Secondo le tabelle di Milano vigenti alla data del sinistro il danno patito dall’attore viene così quantificato: euro 285.639,00 per danno non patrimoniale risarcibile ed euro 22.320,00 per danno biologico temporaneo.

Per quanto riguarda il danno alla capacità lavorativa, accertato dal CTU, equitativamente il Tribunale procede a una personalizzazione del 5% del danno biologico, per un totale di euro 9.521,30. In totale il danno complessivo ammonta a euro 317,480,30 dal quale devono essere detratti euro 200.000,00 già percepiti prima dell’instaurazione del giudizio.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

Avv. Emanuela Foligno

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