Implantologia dentale in presenza di osso insufficiente è la tematica trattata dal Tribunale di Velletri (Sez. II, Sentenza n. 819/2022 pubbl. il 21/04/2022).
Implantologia dentale eseguita in maniera errata viene lamentata dal paziente che cita a giudizio l’Odontoiatra al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità professionale, la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati, previa decurtazione dell’acconto di euro 6.000,00 già ricevuto dalla compagnia assicurativa del convenuto, in residui euro 13.035,52.
L’attore deduce che previa esecuzione degli esami di rito l’Odontoiatra gli aveva proposto di eseguire un intervento di estrazione di alcuni denti, con inserimento di due nuovi impianti, prescrivendogli anche una cura preventiva.
L’intervento di implantologia dentale, eseguito con non poche difficoltà, era consistito nella rimozione del ponte preesistente e nell’inserimento nel seno mascellare destro di due impianti, uno in zona 15 e l’altro in zona 17.
Dopo circa una settimana il paziente accusava forti dolori e disturbi nella masticazione, oltre all’insorgere di sintomatologia sinusale acuta. Eseguiti ulteriori esami emergeva che l’implantologia inserita in zona 17 era migrata nel seno mascellare destro, e ciò a causa dell’imperita esecuzione dell’intervento, non essendosi accorto l’Odontoiatra che l’osso non presentava uno spessore sufficiente per l’inserimento dell’impianto.
Successivamente, presso la Clinica universitaria di Roma, veniva eseguito intervento di FESS di asportazione del corpo estraneo e setto plastica, al fine di limitare i danni riportati a seguito dell’operazione eseguita dall’Odontoiatra.
Principalmente, il Tribunale dà atto dell’esistenza del modulo di consenso all’intervento sottoscritto dal paziente, dove viene indicato il tipo di trattamento e i possibili rischi connessi, di talchè non vi è stata nessuna lesione del diritto ad essere informato.
Invece, viene censurata la condotta dell’Odontoiatra per avere eseguito in maniera errata l’implantologia in corrispondenza dell’elemento 17.
Il CTU ha precisato che “l’altezza minima dell’osso del mascellare, richiesta affinché possa tout court procedersi all’impianto del perno osseo in sicurezza, è di 5 mm. Sennonché, nel caso specifico, il referto della rx ortopanoramica evidenziava in sede edentula 15 l’altezza dell’osso è di 2 mm e lo spessore è pari a 4 mm , cioè uno spessore inferiore rispetto a quello minimo indicato dalla letteratura scientifica come requisito necessario per eseguire l’implantologia”…..(..)… “L’Odontoiatra, appurata l’assenza dello spessore osseo minimo necessario, avrebbe dovuto astenersi dall’impiantare il perno, provvedendo ad eseguire preliminarmente, tramite tecniche mini-invasive già note al tempo, a realizzare un rialzo/ispessimento del tratto interessato tramite materiale di rigenerazione ossea. Solo a quel punto avrebbe potuto procedere con la tecnica dell’implantologia del perno osseo. Aver impiantano, invece, il perno direttamente sull’osso privo del sufficiente spessore ha determinato lo sfondamento del pavimento del mascellare di destra, cui corrisponde il tetto dell’emiarcata di destra, con dispersione all’ interno del seno mascellare del dispositivo impiantato. Tale danno evento, d’altronde, ben si evince anche dalle immagini disponibili in atti delle radiografie eseguite dallo stesso convenuto la settimana successiva all’intervento, quando l’attore si era recato alla visita di controllo manifestando dolore ed estrema difficoltà nella masticazione.”
Il consulente, inoltre, ha accertato un danno biologico permanente nella misura del 5%.
Non hanno colto nel segno, pertanto, le censure dell’Odontoiatra poiché muovono dall’errato presupposto che, ove l’intervento non sia particolarmente complesso, non si configuri responsabilità del professionista, in difetto dei presupposti di cui all’art. 2236 c.c. In realtà, in capo al Medico, a maggior ragione, si configura una colpa per negligenza, imperizia e omissione di cautele quando la lesione deriva da una prestazione che non crea particolari difficoltà all’esecutore, ma che anzi costituisce un’operazione di routine.
Conclusivamente, l’Odontoiatra viene condanno per errata esecuzione di implantologia dentale al pagamento in favore dell’attore, a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto dell’acconto già liquidato in via stragiudiziale dalla compagnia assicurativa, della somma di 2.269,84 già rivalutata, oltre ulteriori interessi in misura legale dalla data della sentenza al soddisfo.
Avv. Emanuela Foligno
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